Posizione comune

Posizione comune artt. 251-252 Trattato CE; artt. 15 e 34 Trattato sull’Unione europea

Nella terminologia comunitaria si parla di posizione comune quando è stata raggiunta una convergenza di vedute su determinate questioni. In realtà l’espressione può assumere due diverse accezioni a seconda se va ad inserirsi nell’attività svolta nell’ambito del primo pilastro o tocca argomenti rientranti nel secondo o nel terzo pilastro (v. >Pilastri dell’Unione europea).
Nella prima accezione rappresenta una fase dell’iter della procedura di cooperazione (v.) e della procedura di codecisione (v.). In entrambi i casi si fa riferimento all’atto adottato dal >Consiglio dell’Unione europea (v.), su proposta della Commissione, che viene successivamente sottoposto all’attenzione del Parlamento europeo; la posizione comune elaborata dal Consiglio rappresenta il risultato del compromesso raggiunto dagli Stati su una determinata questione. Il successivo iter legislativo può portare ad una modifica, all’approvazione o al respingimento della posizione comune elaborata dal Consiglio.
La posizione comune si ritrova anche nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (v. PESC) tra gli atti attraverso i quali definire la citata politica. In particolare ne viene data una definizione all’articolo 15, laddove si precisa che le posizioni comuni “definiscono l’approccio dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica”. Scopo dell’adozione della posizione comune è quello di fissare dei vincoli alle politiche nazionali dei singoli Stati membri; questi ultimi, infatti, sono tenuti a conformare le posizioni nazionali a quelle definite nell’ambito della posizione comune.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 34, relativamente alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), che individua nella posizione comune un atto che definisce “l’orientamento dell’Unione in merito a una questione specifica”, senza tuttavia individuare il grado di vincolatività per gli Stati membri.