Ponderazione dei voti

Ponderazione dei voti art. 205 Trattato CE

Con l’adozione del sistema della ponderazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali viene attribuito ai voti di ciascuno Stato membro un peso diverso a seconda dell’importanza economica, demografica o politica; rappresenta una deroga al principio generale della piena uguaglianza degli Stati nei diritti e nei doveri.
Il sistema del voto ponderato è adottato in ambito comunitario per le decisioni assunte dal >Consiglio dell’Unione europea (v.), quando per la decisione è richiesta la votazione a maggioranza qualificata (v.); in questo caso viene attribuito un numero di voti più alto ai paesi maggiori (Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) e, proporzionalmente, un numero inferiore agli altri Stati.

Ponderazione dei voti
in seno al Consiglio dell’Unione


Germania 10
Francia 10
Italia 10
Regno Unito 10
Spagna 8
Belgio 5
Paesi Bassi 5
Portogallo 5
Grecia 5
Austria 4
Svezia 4
Danimarca 3
Irlanda 3
Finlandia 3
Lussemburgo 2
Maggioranza Qualificata
62


Per le votazioni a maggioranza qualificata gli atti saranno adottati con almeno 62 voti a favore su 87.
Tuttavia l’articolo 205 del Trattato CE distingue tra:
delibere adottate su proposta della Commissione. In questa ipotesi è irrilevante il numero di Stati che hanno votato a favore, purché sia raggiunto il quorum di 62 voti;
delibere adottate senza proposta della Commissione. In questo caso i 62 voti che servono a raggiungere la maggioranza qualificata devono provenire da almeno 10 Stati membri.
La ponderazione dei voti in seno al Consiglio rappresenta una delle più spinose problematiche emerse nel dibattito sul futuro assetto istituzionale dell’Unione europea. L’attribuzione dei voti, infatti, è il risultato di un sottile compromesso tra gli Stati più grandi e quelli più piccoli, volto ad evitare sia lo strapotere dei primi (che pur sommando i loro voti non possono adottare alcuna decisione) che quello dei secondi (che insieme non raggiungono la maggioranza). La questione al centro del dibattito è quella di stabilire il livello al quale fissare la cd. minoranza di blocco (v.), vale a dire la somma dei voti che impedisce l’adozione di qualunque provvedimento (attualmente è di 26 voti). La prevista adesione di nuovi Stati entro pochi anni farà sicuramente saltare l’equilibrio istituzionale fino ad ora faticosamente mantenuto. Per questo motivo la Conferenza intergovernativa che ha provveduto alla stesura del Trattato di Amsterdam (v.) era stata incaricata anche di affrontare questo spinoso problema, che tuttavia non ha trovato alcuna soluzione nel testo finale approvato, a dimostrazione dei profondi contrasti che dividono gli Stati membri sull’argomento.