Politiche comunitarie

Politiche comunitarie artt. 3-5, 23-188 Trattato CE

Sono gli interventi determinati e diretti delle istituzioni comunitarie e quelli che integrano le azioni degli Stati membri, realizzati in settori individuati dai trattati istitutivi e nei quali si è proceduto ad un trasferimento di competenze dagli Stati membri alla Comunità. Le politiche comunitarie sono disciplinate dalla parte IV del Trattato CE (articoli da 23 a 188).
In origine il Trattato istitutivo della Comunità contemplava esplicitamente soltanto i settori strettamente connessi alla realizzazione della libera circolazione dei beni, dei servizi, delle persone e dei capitali: agricoltura, concorrenza, trasporti e commercio. Ben presto, però, il campo d’azione delle politiche comuni si estese anche ad altri settori, a mano a mano che procedeva il processo di integrazione e si rendeva necessario operare anche in campi non esplicitamente previsti dai trattati istitutivi. Attraverso una interpretazione estensiva dell’ex art. 235 (ora 308), fondamento dei cd. poteri impliciti (v.), furono ad esempio avviate azioni nel campo dell’ambiente, della coesione economica e sociale o della ricerca e sviluppo tecnologico, successivamente inserite a pieno titolo tra le politiche comunitarie con l’Atto unico europeo.
Tuttavia è soltanto con il Trattato di Maastricht che si è assistito ad un notevole ampliamento dei settori di intervento della Comunità (istruzione, cultura, sanità pubblica, protezione dei consumatori, reti transeuropee, industria, cooperazione allo sviluppo); tale estensione fu parzialmente compensata dall’introduzione del principio di sussidiarietà (v.).
Il Trattato di Amsterdam ha provveduto ad ampliare ulteriormente le politiche comuni, introducendo nuove disposizioni in materia di occupazione, cooperazione doganale e politiche connesse alla libera circolazione delle persone.