Politica industriale
Politica industriale
Politica comunitaria diretta a sostenere la competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.
A tal fine l’art. 157 del Trattato CE precisa che, in conformità al sistema dei mercati aperti e concorrenziali, l’azione della Comunità in questo settore è tesa a perseguire i seguenti obiettivi:
— sollecitare l’adattamento dell’industria ai mutamenti strutturali;
— creare le condizioni favorevoli ad incoraggiare lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo alle PMI (v.);
— stimolare la cooperazione fra le imprese;
— favorire lo sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di ricerca e sviluppo tecnologico (v.).
Le azioni vengono decise dalla Comunità ed è prevista la possibilità che il Consiglio possa deliberare misure di sostegno all’azione degli Stati membri. È inoltre contemplato il coordinamento e la consultazione reciproca fra di essi in collegamento con la Commissione.
La necessità di procedere alla definizione di una politica industriale fu dettata dall’esigenza di salvaguardare le industrie europee minacciate dalle importazioni, consentendo agli operatori economici di continuare ad ottenere dei profitti anche in uno spazio così esteso e competitivo come il mercato unico (v.).
La politica industriale non era tuttavia espressamente prevista dai Trattati istitutivi: il fondamento giuridico dell’azione comunitaria in questo campo era costituito dagli obiettivi generali contenuti nell’art. 308 del Trattato stesso.
Nel corso degli anni ’70 e ’80 tale politica è stata circoscritta ad interventi settoriali, intrapresi per lo più attraverso l’elaborazione di programmi strutturali in settori specifici (industria tessile, siderurgia etc.). Si era difatti disposti a bloccare temporaneamente il gioco della concorrenza pur di favorire la diminuzione delle capacità di tutte le imprese del settore, ritenendo che l’uso delle barriere commerciali e delle regole discriminatorie applicate per proteggere le imprese fosse in grado apportare dei benefici economici all’industria comunitaria.
Fu solo a partire dagli anni ’90 che si cominciò a delineare un nuovo approccio in materia industriale. In quell’anno la Commissione presentò un documento con il quale dettava nuove linee direttrici, evidenziando l’importanza della concorrenza e dello sviluppo di politiche di adattamento positive che favorissero la cooperazione fra PMI e grandi imprese. Il miglioramento della competitività dell’industria non doveva pertanto essere più perseguito attraverso il ricorso a misure settoriali di tipo protezionistico, bensì mediante provvedimenti tesi alla creazione di un clima favorevole allo sviluppo di tale competitività che solo la liberalizzazione dei mercati avrebbe potuto garantire.
L’affermazione di questi principi influenzò in larga misura la formulazione dell’art. 157, introdotto con il Trattato di Maastricht (v.), nonché i successivi interventi della Commissione in materia industriale.
Nel settembre del 1994 quest’ultima stabilì infatti le seguenti quattro priorità sulla base delle quali si sarebbe dovuta portare avanti la politica industriale comunitaria:
— promozione dell’investimento immateriale. Questa comprende la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il miglioramento della formazione professionale, l’introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro, lo sviluppo di reti di informazione e l’apertura a nuovi mercati;
— sviluppo della cooperazione industriale. Tale priorità include il rafforzamento della posizione delle imprese europee sui mercati in espansione geografica, il trasferimento di esperienze a beneficio delle piccole e medie imprese e la promozione di investimenti nei paesi dell’Europa centro orientale, nei paesi asiatici di nuova industrializzazione e in quelli dell’America latina;
— mantenimento di condizioni di concorrenza eque. Si tratta di procedere al consolidamento della libera concorrenza assoluta all’interno del mercato europeo e all’instaurazione di un regime di concorrenza internazionale che superi i risultati raggiunti dal GATT (v.) e dall’Uruguay Round attraverso l’eliminazione degli accordi bilaterali che creano disparità sul mercato mondiale;
— modernizzazione dell’intervento statale. L’obiettivo viene attuato tramite lo snellimento delle procedure amministrative e il potenziamento della cooperazione amministrativa tra le autorità comunitarie e quelle degli Stati membri.
Per sostenere la competitività dell’industria europea sui mercati internazionali la Comunità si avvale di una serie di strumenti che vanno dall’erogazione di contributi finanziari all’adozione di misure fiscali, dalla promozione della ricerca tecnologica alla concessione di appalti pubblici.
Fra gli strumenti più innovativi si ricordi inoltre la creazione di organismi di trasferimento delle tecnologie e l’istituzione di un ente di consulenza tecnologica diretto a favorire lo scambio di opinioni e di esperienze fra esperti nei settori delle scienze, della politica e dell’economia.
L’azione intrapresa dalla Comunità in questo campo coinvolge inevitabilmente settori di competenza di altre politiche. E’ pertanto necessario che nell’attuazione della politica industriale essa tenga conto anche di elementi che ineriscono la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la politica della concorrenza (v.), la >politica ambientale (v.), la >politica dell’istruzione (v.) e la politica di formazione professionale (v.).
Politica industriale
Base giuridica: art. 157 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale per le imprese
Sito Internet: www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_it.htm
Voci collegate: Barriera tecnica, CEN, CENELEC, Commercio elettronico, IDA, Marcatura CE, Normalizzazione, Piano d’azione per il mercato unico, PMI, Principio del mutuo riconoscimento, Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, Promuovere l’innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI, Società dell’informazione, Telecomunicazioni.
Politica comunitaria diretta a sostenere la competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.
A tal fine l’art. 157 del Trattato CE precisa che, in conformità al sistema dei mercati aperti e concorrenziali, l’azione della Comunità in questo settore è tesa a perseguire i seguenti obiettivi:
— sollecitare l’adattamento dell’industria ai mutamenti strutturali;
— creare le condizioni favorevoli ad incoraggiare lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo alle PMI (v.);
— stimolare la cooperazione fra le imprese;
— favorire lo sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di ricerca e sviluppo tecnologico (v.).
Le azioni vengono decise dalla Comunità ed è prevista la possibilità che il Consiglio possa deliberare misure di sostegno all’azione degli Stati membri. È inoltre contemplato il coordinamento e la consultazione reciproca fra di essi in collegamento con la Commissione.
La necessità di procedere alla definizione di una politica industriale fu dettata dall’esigenza di salvaguardare le industrie europee minacciate dalle importazioni, consentendo agli operatori economici di continuare ad ottenere dei profitti anche in uno spazio così esteso e competitivo come il mercato unico (v.).
La politica industriale non era tuttavia espressamente prevista dai Trattati istitutivi: il fondamento giuridico dell’azione comunitaria in questo campo era costituito dagli obiettivi generali contenuti nell’art. 308 del Trattato stesso.
Nel corso degli anni ’70 e ’80 tale politica è stata circoscritta ad interventi settoriali, intrapresi per lo più attraverso l’elaborazione di programmi strutturali in settori specifici (industria tessile, siderurgia etc.). Si era difatti disposti a bloccare temporaneamente il gioco della concorrenza pur di favorire la diminuzione delle capacità di tutte le imprese del settore, ritenendo che l’uso delle barriere commerciali e delle regole discriminatorie applicate per proteggere le imprese fosse in grado apportare dei benefici economici all’industria comunitaria.
Fu solo a partire dagli anni ’90 che si cominciò a delineare un nuovo approccio in materia industriale. In quell’anno la Commissione presentò un documento con il quale dettava nuove linee direttrici, evidenziando l’importanza della concorrenza e dello sviluppo di politiche di adattamento positive che favorissero la cooperazione fra PMI e grandi imprese. Il miglioramento della competitività dell’industria non doveva pertanto essere più perseguito attraverso il ricorso a misure settoriali di tipo protezionistico, bensì mediante provvedimenti tesi alla creazione di un clima favorevole allo sviluppo di tale competitività che solo la liberalizzazione dei mercati avrebbe potuto garantire.
L’affermazione di questi principi influenzò in larga misura la formulazione dell’art. 157, introdotto con il Trattato di Maastricht (v.), nonché i successivi interventi della Commissione in materia industriale.
Nel settembre del 1994 quest’ultima stabilì infatti le seguenti quattro priorità sulla base delle quali si sarebbe dovuta portare avanti la politica industriale comunitaria:
— promozione dell’investimento immateriale. Questa comprende la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il miglioramento della formazione professionale, l’introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro, lo sviluppo di reti di informazione e l’apertura a nuovi mercati;
— sviluppo della cooperazione industriale. Tale priorità include il rafforzamento della posizione delle imprese europee sui mercati in espansione geografica, il trasferimento di esperienze a beneficio delle piccole e medie imprese e la promozione di investimenti nei paesi dell’Europa centro orientale, nei paesi asiatici di nuova industrializzazione e in quelli dell’America latina;
— mantenimento di condizioni di concorrenza eque. Si tratta di procedere al consolidamento della libera concorrenza assoluta all’interno del mercato europeo e all’instaurazione di un regime di concorrenza internazionale che superi i risultati raggiunti dal GATT (v.) e dall’Uruguay Round attraverso l’eliminazione degli accordi bilaterali che creano disparità sul mercato mondiale;
— modernizzazione dell’intervento statale. L’obiettivo viene attuato tramite lo snellimento delle procedure amministrative e il potenziamento della cooperazione amministrativa tra le autorità comunitarie e quelle degli Stati membri.
Per sostenere la competitività dell’industria europea sui mercati internazionali la Comunità si avvale di una serie di strumenti che vanno dall’erogazione di contributi finanziari all’adozione di misure fiscali, dalla promozione della ricerca tecnologica alla concessione di appalti pubblici.
Fra gli strumenti più innovativi si ricordi inoltre la creazione di organismi di trasferimento delle tecnologie e l’istituzione di un ente di consulenza tecnologica diretto a favorire lo scambio di opinioni e di esperienze fra esperti nei settori delle scienze, della politica e dell’economia.
L’azione intrapresa dalla Comunità in questo campo coinvolge inevitabilmente settori di competenza di altre politiche. E’ pertanto necessario che nell’attuazione della politica industriale essa tenga conto anche di elementi che ineriscono la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la politica della concorrenza (v.), la >politica ambientale (v.), la >politica dell’istruzione (v.) e la politica di formazione professionale (v.).
Politica industriale
Base giuridica: art. 157 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale per le imprese
Sito Internet: www.europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_it.htm
Voci collegate: Barriera tecnica, CEN, CENELEC, Commercio elettronico, IDA, Marcatura CE, Normalizzazione, Piano d’azione per il mercato unico, PMI, Principio del mutuo riconoscimento, Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, Promuovere l’innovazione e incoraggiare la partecipazione delle PMI, Società dell’informazione, Telecomunicazioni.