Politica di cooperazione allo sviluppo

Politica di cooperazione allo sviluppo

Politica comunitaria il cui scopo è ridurre il gap economico esistente tra i paesi economicamente forti e i paesi in via di sviluppo (v. PVS).
Inizialmente tale politica era rivolta quasi esclusivamente agli ex territori coloniali degli Stati firmatari dei trattati istitutivi delle Comunità, in particolare gli ex possedimenti francesi, belgi, italiani e olandesi.
Gli interventi comunitari prevedevano un regime di associazione destinato a promuovere lo sviluppo economico degli ex territori coloniali ed a sostenerli nel loro cammino verso l’indipendenza. Questo regime si basava su di una convenzione di applicazione e usufruiva del sostegno del Fondo europeo di sviluppo (v. FES) per finanziamenti a fondo perduto destinati alla realizzazione di progetti di infrastrutture.
Il successivo raggiungimento dell’indipendenza da parte degli Stati africani, unito al più generale processo di decolonizzazione avviato negli anni ’60, ha impresso una svolta verso un più incisivo impegno comunitario nel sostegno allo sviluppo di questi paesi.
Nel 1963, infatti, gli Stati africani e malgascio associati (v. SAMA) concludevano una Convenzione di associazione alla Comunità (v. Convenzione di Yaoundè) sostituita poi dalle convenzioni di Lomè (v.), che rappresenta il nucleo centrale della politica comunitaria di aiuto allo sviluppo.
Nel 1971 la Commissione ha elaborato un primo memorandum, completato l’anno successivo da un programma d’azione, nel quale si proponeva un approccio al problema dello sviluppo sia a livello globale che regionale. Il memorandum conteneva anche una serie di iniziative comunitarie che consentissero una più stretta collaborazione costruttiva con ognuno dei paesi in via di sviluppo.
Successivamente, la Commissione, nel memorandum Pisani dell’ottobre 1982, invitava la Comunità a sostituire la procedura dei rapporti bilaterali, adottata sino ad allora, con un sistema di relazioni con gruppi di regioni o con un continente in modo da uniformare le diverse tipologie di interventi comunitari.
Il documento, inoltre, individuava sei obiettivi primari: sostegno ai progetti avviati dai PVS; promuovere lo sviluppo agricolo, in modo da rendere questi paesi autosufficienti dal punto di vista alimentare; sviluppo di imprese produttive locali; sviluppo delle risorse umane; utilizzo delle risorse naturali disponibili; sviluppo delle risorse scientifiche e tecnologiche; ripristino di un corretto equilibrio ecologico.
Il Trattato di Maastricht, riprendendo gli obiettivi inseriti nel documento della Commissione, ha dedicato il titolo XX alla cooperazione allo sviluppo. Le iniziative comunitarie di sostegno allo sviluppo sono rappresentate principalmente da accordi regionali, accordi commerciali (v.), dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (v. SPG), dall’assistenza tecnica e finanziaria e dagli aiuti umanitari erogati dall’ufficio umanitario della Commissione (v. ECHO). Esse, inoltre, devono essere attuate nel rispetto del principio di sussidiarietà (v.) e devono altresì essere diversificate in ragione delle caratteristiche di ciascun paese, tenendo conto dei nuovi equilibri politici prodottisi con la fine della guerra fredda.
Quest’ultimo elemento era già stato oggetto di un intervento della Commissione. Nella sua comunicazione del 1992 dedicata alla “Politica di cooperazione allo sviluppo all’orizzonte del 2000”, evidenziava una dispersione degli aiuti comunitari dovuta alla carenza di coordinamento tra le politiche nazionali e quelle dell’Unione e alla mancata considerazione del nuovo scenario politico: terminata la guerra fredda, infatti, Stati Uniti e Unione Sovietica avevano perso ogni interesse strategico nei PVS, riducendo il loro apporto economico e soprattutto di materie prime.
Le istituzioni responsabili dell’attuazione della politica comunitaria di sviluppo sono:
— il Consiglio dell’Unione. Adotta gli accordi internazionali dopo che il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere conforme (v. Procedura del parere conforme);
— la Commissione. Oltre a proporre leggi ed iniziative politiche, questo organismo negozia gli accordi internazionali, partecipa al processo decisionale del Consiglio e del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, gestisce la convenzione di Lomè e alcuni programmi specifici.
In attuazione della sua politica di sviluppo, la Comunità ha firmato numerosi accordi di cooperazione (v.) con i paesi mediterranei e del vicino e Medio oriente, con i paesi dell’America latina, dell’Asia, dell’Africa e con i nuovi Stati indipendenti. Essa, inoltre, ha avviato numerosi programmi comunitari (v.) per stimolare la cooperazione con i paesi terzi.

Politica di cooperazione allo sviluppo


Base giuridica:
artt. 177-181 Trattato CE

Direzione generale responsabile:
Direzione generale dello sviluppo

Sito Internet:
www.europa.eu.int/comm/dgs/development/index_it.htm


Voci collegate:
Accordi di associazione, Accordi di cooperazione, ACP, Convenzione di Yaoundé, Convenzioni di Lomé, ECHO, FES, PVS, SAMA, SPG, Stabex , Sysmin.