Politica della formazione professionale
Politica della formazione professionale
Politica comunitaria diretta a migliorare la qualità di quelle forme di insegnamento che preparano all’esercizio di una determinata professione negli Stati membri.
L’intervento della Comunità in questo settore è stato attuato sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 150 del Trattato. Tali disposizioni contemplano la messa in atto di una politica che completi l’azione degli Stati membri nel campo della formazione professionale, pur rispettando pienamente le responsabilità nazionali in merito al contenuto e all’organizzazione della stessa formazione.
L’impegno comunitario è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
— il miglioramento della formazione professionale iniziale e della formazione professionale continua (v.), allo scopo di favorire l’inserimento sul mercato del lavoro;
— lo sviluppo della mobilità degli istruttori e dei giovani in formazione;
— lo sviluppo della cooperazione fra istituti di insegnamento o di formazione degli Stati membri;
— l’adeguamento della formazione ai mutamenti industriali;
— la diffusione dello scambio di informazioni inerenti i diversi sistemi di insegnamento adottati dagli Stati membri.
Il Trattato esclude espressamente qualsiasi misura volta ad armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari nazionali adottate in materia.
La necessità di prevedere una politica specificamente dedicata alla formazione professionale fu avvertita in occasione della stipula del Trattato di Maastricht (v.), poiché ci si rese conto che la crescita socioculturale degli Stati membri e la lotta alla disoccupazione non potevano prescindere dalla realizzazione di interventi sistematici nei settori dell’istruzione (v. >Politica dell’istruzione) e della formazione professionale.
La mancata previsione di particolari disposizioni nel testo dei Trattati istitutivi non aveva tuttavia impedito l’adozione di alcune misure in questo campo da parte delle istituzioni comunitarie.
Nel 1987 erano difatti stati avviati i primi programmi d’azione per la formazione professionale: Eurotecnet, relativo alla formazione in materia tecnologica, Petra, sugli scambi dei giovani in formazione, e Force, per incoraggiare l’investimento nella formazione continua.
Con il regolamento del 7 maggio 1990 n. 1360/90 era stata inoltre istituita la Fondazione europea per la formazione professionale (v.), con l’intento di promuovere la cooperazione fra la Comunità e i paesi associati e contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale nei paesi dell’Europa centrale e orientale (v. PECO) e degli Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica e della Mongolia.
L’entrata in vigore del Trattato di Maastricht ha tuttavia inaugurato una nuova fase della politica di formazione professionale, caratterizzata da interventi più incisivi e sistematici.
Muovendo dalla constatazione della presenza di forti disparità sul terreno dell’accesso alla formazione, soprattutto a discapito delle donne e dei lavoratori delle PMI (v.), il 30 giugno 1993 il Consiglio ha adottato la raccomandazione n. 404/93/CEE, con la quale sollecita gli Stati membri a seguire alcuni comportamenti diretti a rendere meno arduo l’accesso alla formazione.
Fra le misure previste vanno segnalate:
— il sostegno alle imprese affinché elaborino piani e programmi di formazione adeguati alle loro finalità, alle loro dimensioni e alle risorse umane di cui dispongono;
— l’obbligo a carico dei datori di lavoro di informare i lavoratori sulle iniziative promosse dall’impresa nel settore della formazione professionale;
— favorire la partecipazione dei disoccupati alla formazione professionale permanente, con particolare riguardo ai disoccupati di lunga durata, allo scopo favorire il loro reinserimento sul mercato del lavoro;
— incentivare lo scambio di informazioni fra i rappresentanti dei lavoratori nella fase di preparazione dei programmi di formazione avviati dalle imprese;
— agevolare l’accesso delle donne alla formazione professionale continua, soprattutto nell’intento di concedere loro l’opportunità di riprendere un’attività professionale dopo un’interruzione.
Nell’attuazione di queste misure la Commissione si avvale della collaborazione di organizzazioni specializzate, quali il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (v. CEDEFOP).
I progressi compiuti sulla base della raccomandazione del Consiglio sono stati in seguito sintetizzati dalla relazione della Commissione del 30 aprile 1997 sull’accesso alla formazione continua, elaborata sulla scorta dei rapporti redatti da ciascuno Stato membro e dalle organizzazioni comunitarie delle parti sociali.
Nonostante l’innegabile evoluzione registratasi in questo campo, emerge ancora il perdurare di divergenze fra le aspettative maturate dai cittadini nel campo della formazione e le occasioni che vengono loro offerte effettivamente.
La Commissione ha pertanto delineato alcuni orientamenti da seguire, tesi a completare gli interventi finora attuati e a ridurre quanto più possibile le disuguaglianze che impediscono la piena realizzazione della politica della formazione.
Fra questi, la fissazione di un quadro di riferimento permanente della situazione in materia di accesso alla formazione continua e lo sviluppo di un’industria europea degli strumenti multimediali di formazione che garantisca un adeguato trasferimento delle innovazioni.
L’impegno comunitario è proseguito con la Comunicazione della Commissione del 18 giugno 1997, diretta a focalizzare le peculiarità che dovrebbero garantire un apprendistato di qualità per la preparazione dei giovani al lavoro.
Per sviluppare un apprendistato più valido ed operativo, vengono proposte le seguenti cinque linee d’azione:
— la creazione di nuove forme di apprendistato nelle PMI, attraverso l’impiego delle tecnologie d’insegnamento a distanza e lo sviluppo della formazione nel settore dei servizi;
— il miglioramento della qualità dell’apprendistato, cercando di coniugare la formazione teorica con quella all’interno dell’impresa e riducendo la distanza esistente fra formazione teorica e formazione continua;
— il sostegno alla mobilità degli apprendisti, attraverso il riconoscimento dei periodi di apprendistato effettuati negli altri Stati membri e lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla realizzazione del mercato unico (v.);
— la partecipazione effettiva delle parti sociali nella messa a punto del contenuto della formazione, nell’elaborazione della legislazione e nel riconoscimento dell’apprendistato;
— la fissazione di vere e proprie strategie per l’apprendistato, tramite la diffusione delle informazioni inerenti lo sviluppo dell’apprendistato in Europa a tutte le parti interessate.
Allo scopo di promuovere i percorsi europei di formazione professionale a tutti i livelli, compreso l’insegnamento superiore (cd. formazione in alternanza), il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato una posizione comune relativa alla definizione di un attestato volto a certificare i periodi di formazione svolti da una persona in uno Stato membro diverso da quello in cui segue una formazione (v. Europass).
Alla realizzazione della politica comunitaria di formazione professionale, contribuisce inoltre la nuova generazione di programmi d’azione avviati dalla Comunità nella seconda metà degli anni ’90. Fra questi emerge il programma Leonardo (v.) partito nel 1995, che ha assorbito e sviluppato gli obiettivi di una serie di azioni precedentemente avviate nel settore della formazione (Comett, Petra, Force, Eurotecnet).
Politica della formazione professionale
Base giuridica: art. 150 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale dell’istruzione e della cultura
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_it.htm
Voci collegate: CEDEFOP, EUROPASS, Fondazione europea per la formazione professionale, Formazione professionale continua, Leonardo, Politica dell’istruzione, Politica sociale.
Politica comunitaria diretta a migliorare la qualità di quelle forme di insegnamento che preparano all’esercizio di una determinata professione negli Stati membri.
L’intervento della Comunità in questo settore è stato attuato sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 150 del Trattato. Tali disposizioni contemplano la messa in atto di una politica che completi l’azione degli Stati membri nel campo della formazione professionale, pur rispettando pienamente le responsabilità nazionali in merito al contenuto e all’organizzazione della stessa formazione.
L’impegno comunitario è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
— il miglioramento della formazione professionale iniziale e della formazione professionale continua (v.), allo scopo di favorire l’inserimento sul mercato del lavoro;
— lo sviluppo della mobilità degli istruttori e dei giovani in formazione;
— lo sviluppo della cooperazione fra istituti di insegnamento o di formazione degli Stati membri;
— l’adeguamento della formazione ai mutamenti industriali;
— la diffusione dello scambio di informazioni inerenti i diversi sistemi di insegnamento adottati dagli Stati membri.
Il Trattato esclude espressamente qualsiasi misura volta ad armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari nazionali adottate in materia.
La necessità di prevedere una politica specificamente dedicata alla formazione professionale fu avvertita in occasione della stipula del Trattato di Maastricht (v.), poiché ci si rese conto che la crescita socioculturale degli Stati membri e la lotta alla disoccupazione non potevano prescindere dalla realizzazione di interventi sistematici nei settori dell’istruzione (v. >Politica dell’istruzione) e della formazione professionale.
La mancata previsione di particolari disposizioni nel testo dei Trattati istitutivi non aveva tuttavia impedito l’adozione di alcune misure in questo campo da parte delle istituzioni comunitarie.
Nel 1987 erano difatti stati avviati i primi programmi d’azione per la formazione professionale: Eurotecnet, relativo alla formazione in materia tecnologica, Petra, sugli scambi dei giovani in formazione, e Force, per incoraggiare l’investimento nella formazione continua.
Con il regolamento del 7 maggio 1990 n. 1360/90 era stata inoltre istituita la Fondazione europea per la formazione professionale (v.), con l’intento di promuovere la cooperazione fra la Comunità e i paesi associati e contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale nei paesi dell’Europa centrale e orientale (v. PECO) e degli Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica e della Mongolia.
L’entrata in vigore del Trattato di Maastricht ha tuttavia inaugurato una nuova fase della politica di formazione professionale, caratterizzata da interventi più incisivi e sistematici.
Muovendo dalla constatazione della presenza di forti disparità sul terreno dell’accesso alla formazione, soprattutto a discapito delle donne e dei lavoratori delle PMI (v.), il 30 giugno 1993 il Consiglio ha adottato la raccomandazione n. 404/93/CEE, con la quale sollecita gli Stati membri a seguire alcuni comportamenti diretti a rendere meno arduo l’accesso alla formazione.
Fra le misure previste vanno segnalate:
— il sostegno alle imprese affinché elaborino piani e programmi di formazione adeguati alle loro finalità, alle loro dimensioni e alle risorse umane di cui dispongono;
— l’obbligo a carico dei datori di lavoro di informare i lavoratori sulle iniziative promosse dall’impresa nel settore della formazione professionale;
— favorire la partecipazione dei disoccupati alla formazione professionale permanente, con particolare riguardo ai disoccupati di lunga durata, allo scopo favorire il loro reinserimento sul mercato del lavoro;
— incentivare lo scambio di informazioni fra i rappresentanti dei lavoratori nella fase di preparazione dei programmi di formazione avviati dalle imprese;
— agevolare l’accesso delle donne alla formazione professionale continua, soprattutto nell’intento di concedere loro l’opportunità di riprendere un’attività professionale dopo un’interruzione.
Nell’attuazione di queste misure la Commissione si avvale della collaborazione di organizzazioni specializzate, quali il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (v. CEDEFOP).
I progressi compiuti sulla base della raccomandazione del Consiglio sono stati in seguito sintetizzati dalla relazione della Commissione del 30 aprile 1997 sull’accesso alla formazione continua, elaborata sulla scorta dei rapporti redatti da ciascuno Stato membro e dalle organizzazioni comunitarie delle parti sociali.
Nonostante l’innegabile evoluzione registratasi in questo campo, emerge ancora il perdurare di divergenze fra le aspettative maturate dai cittadini nel campo della formazione e le occasioni che vengono loro offerte effettivamente.
La Commissione ha pertanto delineato alcuni orientamenti da seguire, tesi a completare gli interventi finora attuati e a ridurre quanto più possibile le disuguaglianze che impediscono la piena realizzazione della politica della formazione.
Fra questi, la fissazione di un quadro di riferimento permanente della situazione in materia di accesso alla formazione continua e lo sviluppo di un’industria europea degli strumenti multimediali di formazione che garantisca un adeguato trasferimento delle innovazioni.
L’impegno comunitario è proseguito con la Comunicazione della Commissione del 18 giugno 1997, diretta a focalizzare le peculiarità che dovrebbero garantire un apprendistato di qualità per la preparazione dei giovani al lavoro.
Per sviluppare un apprendistato più valido ed operativo, vengono proposte le seguenti cinque linee d’azione:
— la creazione di nuove forme di apprendistato nelle PMI, attraverso l’impiego delle tecnologie d’insegnamento a distanza e lo sviluppo della formazione nel settore dei servizi;
— il miglioramento della qualità dell’apprendistato, cercando di coniugare la formazione teorica con quella all’interno dell’impresa e riducendo la distanza esistente fra formazione teorica e formazione continua;
— il sostegno alla mobilità degli apprendisti, attraverso il riconoscimento dei periodi di apprendistato effettuati negli altri Stati membri e lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla realizzazione del mercato unico (v.);
— la partecipazione effettiva delle parti sociali nella messa a punto del contenuto della formazione, nell’elaborazione della legislazione e nel riconoscimento dell’apprendistato;
— la fissazione di vere e proprie strategie per l’apprendistato, tramite la diffusione delle informazioni inerenti lo sviluppo dell’apprendistato in Europa a tutte le parti interessate.
Allo scopo di promuovere i percorsi europei di formazione professionale a tutti i livelli, compreso l’insegnamento superiore (cd. formazione in alternanza), il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato una posizione comune relativa alla definizione di un attestato volto a certificare i periodi di formazione svolti da una persona in uno Stato membro diverso da quello in cui segue una formazione (v. Europass).
Alla realizzazione della politica comunitaria di formazione professionale, contribuisce inoltre la nuova generazione di programmi d’azione avviati dalla Comunità nella seconda metà degli anni ’90. Fra questi emerge il programma Leonardo (v.) partito nel 1995, che ha assorbito e sviluppato gli obiettivi di una serie di azioni precedentemente avviate nel settore della formazione (Comett, Petra, Force, Eurotecnet).
Politica della formazione professionale
Base giuridica: art. 150 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale dell’istruzione e della cultura
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_it.htm
Voci collegate: CEDEFOP, EUROPASS, Fondazione europea per la formazione professionale, Formazione professionale continua, Leonardo, Politica dell’istruzione, Politica sociale.