Politica della concorrenza

Politica della concorrenza

Politica comunitaria volta a realizzare nel mercato comune (v.) una sana e corretta concorrenza tra le imprese in esso operanti.
Il diritto della concorrenza ha costituito l’elemento principale dei progetti di unificazione europea; dopo il fallimento della Comunità europea di difesa (v. CED), infatti, gli Stati membri hanno convenuto che, prima di poter realizzare una unione politica, era indispensabile creare una vera unione economica, il cui nucleo centrale fosse rappresentato dalla disciplina dei comportamenti concorrenziali delle imprese.
Nel porre il principio (all’articolo 3) che l’azione della Comunità comporta “la creazione di un regime volto a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune”, gli estensori del Trattato si sono riferiti ai meccanismi tipici dell’economia di mercato.
Pertanto la politica di concorrenza comunitaria mira a tre obiettivi fondamentali:
— contribuire a realizzare l’unicità del mercato comune a vantaggio delle imprese e dei consumatori. Ciò significa che, oltre ad eliminare gli ostacoli alle frontiere, occorre applicare tutte quelle regole che impediscono alle imprese di creare artificiose barriere economiche con accordi di cartello: il consumatore deve essere in condizione di poter accedere a tutti i beni prodotti nella Comunità ai migliori prezzi, attraverso la piena trasparenza e fluidità del mercato comunitario;
— impedire l’abuso di potere economico, cioè non consentire che eventuali imprese sfruttino abusivamente la loro posizione economica dominante sul mercato per far cadere la regola della “sana concorrenza”;
— mettere in condizione le imprese di razionalizzare la produzione e la distribuzione, adeguandosi al progresso tecnico e scientifico. In tal modo si contribuisce ad una migliore divisione professionale e tecnica nell’ambito delle attività economiche svolte nel territorio comunitario (v.) e, di conseguenza, si creano le condizioni per realizzare una maggiore competitività nel mondo delle imprese appartenenti alla Comunità.
A tal fine la disciplina prevede norme di carattere generale (art. 65 Trattato CECA e artt.85-90 Trattato CE) che enunciano i principi fondamentali della politica di concorrenza, seguiti da un’elencazione di casi specifici che precisano il contenuto della normativa generale.
Le pratiche vietate, in quanto anticoncorrenziali, sono:
— le intese (v.) e le pratiche concordate (v.) tra imprese;
— l’abuso di posizione dominante (v.) da parte di una o più imprese;
— l’emanazione o il mantenimento, nei confronti delle imprese pubbliche (v.), di misure nazionali contrarie al principio di non discriminazione (v.) ed alle regole di concorrenza;
— le pratiche di dumping (v.);
— gli aiuti di Stato alle imprese (v.) nazionali.
Le disposizioni dei trattati istitutivi sono state nel corso degli anni integrate dalla normativa derivata emanata dal Consiglio e dalla Commissione.
Tra gli atti più importanti del Consiglio volti all’applicazione delle norme del Trattato CE figurano:
— il regolamento del 6 febbraio 1962, n.17. Esso dispone che gli accordi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della concorrenza all’interno del mercato comune e lo sfruttamento abusivo della posizione dominante sono vietati, senza che vi sia la necessità di un’apposita decisione. Il regolamento, inoltre, disciplina i poteri della Commissione nell’applicazione delle sanzioni comunitarie (v.) volte a porre fine a comportamenti scorretti da parte delle imprese. L’intervento della Commissione, oltre che d’ufficio, può essere sollecitato dagli Stati membri o da persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (generalmente si tratta di imprese danneggiate o concorrenti). È così che ha inizio la procedura di verifica, attraverso la quale la Commissione avanzerà richieste di informazioni alle imprese, oppure si potrà avvalere del diritto di accesso (v.) per effettuare delle verifiche in loco presso le sedi dell’impresa.
Dopo la fase preliminare, e sulla base degli elementi raccolti, la Commissione può archiviare il caso, inviando una lettera di archiviazione (v.) all’impresa, oppure può inviare a quest’ultima una comunicazione di addebiti (v.) con la quale ha inizio la procedura formale. Quest’ultima può, inoltre, concludersi con una decisione di infrazione, eventualmente comprensiva di un’ammenda o di una penalità di mora, che sarà pubblicata sulla GUCE (v.), oppure con una lettera di archiviazione. Infine, è opportuno segnalare che la Commissione, oltre ad essere titolare di un potere decisorio conferitogli dall’articolo 3 del regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962, ha la potestà di assumere provvedimenti provvisori (v. Provvedimenti cautelari). Tale potere le viene riconosciuto dalle pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia, al fine di rendere più incisivo il ruolo della Commissione e per evitare che un pregiudizio grave ed attuale, possa arrecare un danno irreparabile;
— il regolamento del 20 dicembre 1971, n. 2871. Con questo documento, il Consiglio autorizza la Commissione ad esentare alcune categorie di accordi dai divieti comunitari;
— il regolamento del 21 dicembre 1989, n. 4064, in seguito più volte modificato, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione di imprese (v.). Solo nelle ipotesi previste espressamente da tale atto, gli Stati membri possono applicare la propria legislazione nazionale alle operazioni di concentrazione che abbiano dimensione comunitaria (v. Antitrust). La sua applicazione è demandata alla competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo della Corte di Giustizia.
La Commissione ha assunto un ruolo sempre più determinante nell’ambito della politica di concorrenza. Essa, infatti, oltre al potere di istruttoria e di decisione nei casi di violazione della normativa comunitaria può concedere esenzioni per categoria. La Commissione, inoltre, pubblica ogni anno una Relazione generale sulla concorrenza. Redatta almeno un mese prima della sessione del Parlamento europeo, la relazione contiene informazioni sulla politica della concorrenza in generale e sull’attività della Commissione in tale ambito. Inizialmente questo documento faceva parte integrante della relazione generale sull’attività della Comunità; a partire dal 1971 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di pubblicare una relazione autonoma.

Politica della concorrenza


Base giuridica:
artt. 81-97 Trattato CE

Direzione generale responsabile:
Direzione generale della concorrenza

Sito Internet:http://www.europa.eu.int/comm/competition/index_it.html


Voci collegate:
Abuso di posizione dominante, Aiuti di Stato alle imprese, Antidumping, Antitrust, Attestazione negativa, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Comunicazione di addebiti, Concentrazione di imprese, Controllo delle concentrazioni e fusioni di imprese, Decisioni di associazioni di imprese, Diritto di accesso, Dumping, Fusione di imprese, Impresa pubblica, Intese, Lettera di archiviazione, Principio di non discriminazione, Politica commerciale comune, Politica industriale, Pratiche concordate.