Politica commerciale comune

Politica commerciale comune

Politica comunitaria volta all’adozione di misure uniformi applicabili in tutti gli Stati membri, che regolino gli scambi commerciali tra questi ultimi e i paesi terzi.
La necessità di attuare una politica comune nell’ambito degli scambi commerciali è strettamente collegata all’instaurazione, nel 1968, dell’unione doganale (v.) che prevedeva la sostituzione delle tariffe nazionali con una tariffa doganale comune (v. TDC) nei confronti dei paesi terzi. Ciò ha comportato l’esigenza di tutelare gli Stati membri dalle merci importate da paesi terzi, merci che, una volta entrate nel territorio comunitario (v.), sono soggette al regime di libera circolazione previsto per quelle comunitarie: ciò significa che i singoli Stati membri non possono adottare misure protezionistiche nei confronti dei prodotti provenienti da paesi terzi e transitati per gli altri Stati della Comunità.
Per evitare squilibri e incongruenze il Trattato CE ha disciplinato la politica commerciale comune agli artt. 131-134. La disposizione di maggiore rilevanza è sicuramente quella contenuta nell’art. 133, ai sensi del quale “la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali (v. Accordi commerciali), l’uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping (v.) e di sovvenzioni (v.)”. Tale norma definisce l’ambito di competenza della Comunità in campo commerciale, mentre i successivi commi danno un’elencazione esemplificativa, non tassativa, delle procedure da seguire nell’attuazione di questa politica ed individuano le istituzioni comunitarie cui sono devoluti tali compiti. La competenza attribuita alla Comunità in materia è una competenza esclusiva con la conseguente perdita di autonomia negoziale da parte degli Stati membri, nell’ambito di accordi e decisioni di politica commerciale e il venir meno del principio di sussidiarietà (v.).
L’art.133 contempla tra le misure di politica commerciale comunitaria anche quelle di difesa commerciale volte ad evitare pratiche di dumping e di concessione di sovvenzioni sui prodotti di origine non comunitaria. Le possibili misure di difesa, disciplinate dai regolamenti (v.) 3283/94 e 3284/94 del 22 dicembre 1994, consistono nell’imposizione di un dazio addizionale sulle importazioni, cdd. dazio antidumping (v.) e dazio compensativo, al fine di eliminare la competitività delle merci provenienti dai paesi terzi con un aumento dei costi per l’importazione nella Comunità.
Le principali istituzioni comunitarie incaricate dell’attuazione della politica commerciale sono la Commissione ed il Consiglio: il primo autorizza la Commissione a negoziare su questioni commerciali, ratifica gli accordi commerciali a maggioranza qualificata, mentre l’unanimità è richiesta per gli accordi di associazione (v.); il secondo, oltre a negoziare gli accordi commerciali, può imporre misure anti-dumping per un limitato periodo di tempo.
La stipulazione di accordi commerciali non prevede la consultazione del Parlamento europeo: ciò aumenta ulteriormente il problema dell’individuazione dei trattati e degli accordi che possono essere ricompresi nella categoria degli accordi commerciali o in altre tipologie per le quali è prevista la consultazione o il parere positivo del Parlamento. In ordine al problema la Corte di Giustizia ha preferito esprimere il proprio giudizio caso per caso anziché dare un’unica interpretazione dell’art. 133.
La competenza esclusiva della Comunità in materia tariffaria e commerciale ha avuto conseguenze anche sulla partecipazione degli Stati membri all’Accordo generale sulle Tariffe ed il Commercio (v. GATT) e all’Organizzazione mondiale del commercio (v. WTO).
Sebbene le parti originariamente contraenti del GATT siano i singoli Stati membri, dato che l’Accordo è stato stipulato anteriormente al Trattato di Roma, la Comunità si è gradualmente sostituita ad essi, prendendo parte alle attività del GATT. In merito la Corte di giustizia ha affermato (sentenze 12 dicembre 1972, cause da 21 a 24/72, International Fruit Company NV, e 16 marzo 1983, cause da 267 a 269/81, SPI-SAMI), che tale sostituzione si è avuta alla data di entrata in vigore della tariffa doganale comune.
Il passaggio da un sistema basato su di un semplice accordo internazionale (GATT) ad un nuovo sistema caratterizzato da un’apposita organizzazione internazionale qual è il WTO, ha sancito la partecipazione della Comunità con l’incarico di membro originario.
La Comunità ha stipulato una vasta gamma di accordi commerciali con:
— la Turchia (v.), Malta (v.) e Cipro (v.), con i quali ha creato un’unione doganale;
— i paesi dell’Europa centrale ed orientale, per integrare i loro sistemi economici in quello comunitario nel più breve tempo possibile anche in vista di una loro futura adesione (v.);
— i paesi del Mediterraneo (v. Mediterraneo e Medio Oriente), con i quali ha stipulato accordi preferenziali, e paesi ACP (v.), per prestare loro assistenza tecnica e finanziaria;
— i paesi dell’America Latina (v.) e dell’Asia (v.), con i quali ha stipulato accordi non preferenziali di cooperazione economica e commerciale;
— i paesi del Terzo mondo, partner in accordi di settore;
— il Giappone, per incoraggiare le imprese europee ad esportare in questo Stato e per sorvegliare le importazioni provenienti dallo stesso;
— gli Stati Uniti, attraverso la firma della partnership economica transatlantica (v.).

Politica commerciale comune


Base giuridica:
artt. 3, 131-134 Trattato CE

Direzione generale responsabile:
Direzione generale Relazioni esterne-Commercio

Sito Internet:
www.europa.eu.int/comm/dgs/trade/index_it.htm

Voci collegate:
Accordi commerciali, Accordi di associazione, Accordi di cooperazione, Accordi euromediterranei, Antidumping, Codice doganale comunitario, Comitato speciale per la politica commerciale, Dual use, GATT, OCSE, Partnership economica transatlantica, Politica della concorrenza, Politica industriale, TDC, TEC, Unione doganale, Unione tariffaria, WTO.