PO

PO [Programma Operativo] artt. 9 e 18 Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/99

Nell’ambito della politica di coesione economica e sociale (v.) è cosi denominato il documento elaborato dallo Stato membro per dare attuazione al quadro comunitario di sostegno (v. QCS). Nel PO sono indicati nel dettaglio i programmi da finanziare e per i quali si richiede alla Commissione l’erogazione di fondi comunitari (v. Fondi strutturali).
Ogni programma operativo comprende:
— le priorità strategiche con indicazioni delle misure pluriennali da adottare, gli obiettivi specifici e la valutazione dell’impatto atteso;
— la descrizione sintetica delle misure previste per attuare le priorità strategiche;
— un preciso piano finanziario;
— le disposizioni di attuazione del programma operativo che comprendono la designazione da parte dello Stato membro dell’autorità responsabile della gestione del programma, la descrizione delle modalità di gestione e i sistemi di sorveglianza e controllo del programma.
Quando il finanziamento è assicurato da più fondi, il PO assume la denominazione di programma operativo integrato.