Petizione

Petizione art. 194 Trattato CE; artt. 174-176 Regolamento interno del Parlamento europeo

Istanza rivolta al Parlamento europeo su materie rientranti nel campo d’azione della Comunità europea o in materie che la riguardano direttamente.
Legittimati attivi sono i cittadini dell’Unione europea nonché ogni persona fisica o giuridica che risiede o abbia la propria sede in uno degli Stati membri: il diritto può essere esercitato sia a titolo individuale, che a titolo collettivo.
Non si richiedono requisiti formali particolari per redigere la petizione, purché essa contenga le generalità del richiedente (nome, cognome, nazionalità, professione e domicilio) sia scritta in maniera chiara e leggibile e sia firmata. La stessa può essere redatta in una delle lingue ufficiali (v.) della Comunità. Una volta ricevuta la petizione, il Parlamento la trasmette ad una Commissione specializzata (detta appunto Commissione per le petizioni) che ha il compito di valutare la pertinenza della richiesta.
In caso positivo, dichiarata ricevibile la richiesta, si passa all’esame del merito, dopodiché la Commissione deciderà le misure da adottare.
Della decisione finale verranno adeguatamente informati, con debita motivazione, gli autori delle petizioni.