PESC

PESC [Politica Estera e di Sicurezza Comune] artt. 11-28 Trattato sull’Unione europea
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Politica volta ad incentivare una maggiore cooperazione tra gli Stati comunitari in materia di politica estera, sicurezza militare e predisposizione di una difesa comune (v. Politica di difesa comune).
È soltanto con il Trattato di Maastricht che la cooperazione politica è entrata a far parte a pieno titolo degli obiettivi comunitari, anche se viene gestita al di fuori delle strutture istituzionali delle Comunità. Gli articoli del Trattato sull’Unione europea relativi alla politica estera e di sicurezza comune (artt. 11-28) non sono, infatti, integrati nei Trattati istitutivi delle tre Comunità: secondo la stessa espressione del Trattato di Maastricht (art. 1) essa forma il secondo pilastro (v.) su cui è fondata l’Unione europea (cioè: le tre Comunità + la politica estera e di sicurezza comune + la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale).
Con il Trattato di Amsterdam, tuttavia, si sperava di sviluppare ulteriormente la cooperazione in questo settore, in particolare rendendo più incisivi i meccanismi decisionali. Purtroppo, però, anche questa volta si è dovuto assistere ad un sostanziale fallimento, dal momento che con il nuovo trattato non sono state introdotte novità di rilievo.
La PESC si prefigge i seguenti obiettivi:
— la salvaguardia dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione;
— il rafforzamento con ogni misura possibile dell’Unione e dei suoi Stati membri;
— il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite nonché ai principi dell’Atto finale di Helsinki (v.) e agli obiettivi della Carta di Parigi (v.);
— la promozione della cooperazione internazionale;
— lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. Diritti umani).
Le istituzioni che gestiscono la PESC, pur essendo le stesse che agiscono in ambito comunitario, hanno delle attribuzioni diverse a seconda del settore in cui operano.
Il dispositivo istituzionale della PESC vede come principali attori:
— il Consiglio europeo, che definisce i principi e gli orientamenti generali (v.) nonché le strategie comuni (v.);
— il Consiglio dell’Unione, che adotta, su questa base, azioni comuni (v.) e decisioni comuni concernenti la definizione e la messa in opera della PESC. In particolare la Presidenza del Consiglio (v.), nell’esecuzione di questi compiti, sarà affiancata dall’Alto rappresentante per la PESC (v.), dal Vicepresidente della Commissione e, eventualmente, dallo Stato che eserciterà la Presidenza successiva;
— la Commissione, associata a tale politica mediante un potere di proposta, non esclusivo in quanto condiviso con gli altri Stati membri, è responsabile del coordinamento delle politiche comunitarie con la PESC;
— il Parlamento europeo consultato dalla Presidenza ed informato da quest’ultima e dalla Commissione circa lo sviluppo della PESC. Può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni (v.) al Consiglio, ma non può emanare in materia pareri (v.) vincolanti;
— il Comitato politico (v.), che ha il compito di formulare pareri su ogni situazione internazionale e di controllare l’attuazione delle politiche comunitarie in materia;
— l’Alto rappresentante per la PESC, funzione attribuita al Segretario generale del Consiglio (v.).
Gli strumenti attraverso i quali viene attuata la pesc sono elencati all’articolo 12 del Trattato sull’Unione europea. Si tratta di:
— principi e orientamenti generali;
— strategie comuni;
— azioni comuni;
posizioni comuni (v.);
cooperazione sistematica (v.).
Il principio generale in materia di adozione degli atti relativi alla PESC è quello stabilito dall’articolo 23, che impone sempre l’unanimità in seno al Consiglio dell’Unione.
Con il Trattato di Amsterdam è stato introdotto un elemento di flessibilità nell’ambito della rigida regola dell’unanimità, attraverso la cd. astensione costruttiva (v.).
Il Trattato sull’Unione Europea prevede esplicitamente due deroghe alla regola dell’unanimità in seno al Consiglio dell’Unione (art. 23 TUE). Tale organo delibera a maggioranza qualificata:
— quando adotta azioni comuni, posizioni comuni o altre decisioni di esecuzione di una strategia comune stabilita dal Consiglio europeo;
— quando adotta decisioni relative all’attuazione di un’azione comune o di una posizione comune.