Personalità giuridica della Comunità
Personalità giuridica della Comunità artt. 281-282 Trattato CE
Si distingue fra una personalità giuridica di diritto internazionale e una personalità giuridica di diritto interno.
La personalità giuridica di diritto internazionale è la capacità della Comunità europea di essere destinataria di norme giuridiche internazionali.
Il contenuto delle disposizioni del Trattato non sembra di per sé sufficiente a garantire il riconoscimento di questa personalità, la cui accettazione ha difatti incontrato non pochi ostacoli.
Duramente avversata dall’Unione Sovietica e dai paesi del blocco comunista, ha suscitato molte perplessità anche da parte degli Stati membri, riluttanti a farsi sostituire nelle loro relazioni internazionali.
Tuttavia la dottrina è attualmente concorde nel ritenere che la Comunità debba essere conservata in soggetti di diritto internazionale. Ciò alla luce della sua autonomia sul piano delle relazioni esterne, attraverso la conclusione di accordi con Stati terzi (v.) e della sua individualità nei rapporti con le altre organizzazioni internazionali (v.).
Quanto alla personalità giuridica di diritto interno, è l’attitudine della Comunità ad essere destinataria di situazioni giuridiche attive e passive. Tale attitudine è espressamente riconosciuta dalle disposizioni del Trattato.
Alla generica affermazione dell’art. 281, secondo cui la Comunità ha personalità giuridica, seguono difatti le disposizioni dell’art. 282, dalle quali si evince che la Comunità è titolare di diritti e obblighi di natura contrattuale ed è parte di procedimenti amministrativi e giurisdizionali.
Si distingue fra una personalità giuridica di diritto internazionale e una personalità giuridica di diritto interno.
La personalità giuridica di diritto internazionale è la capacità della Comunità europea di essere destinataria di norme giuridiche internazionali.
Il contenuto delle disposizioni del Trattato non sembra di per sé sufficiente a garantire il riconoscimento di questa personalità, la cui accettazione ha difatti incontrato non pochi ostacoli.
Duramente avversata dall’Unione Sovietica e dai paesi del blocco comunista, ha suscitato molte perplessità anche da parte degli Stati membri, riluttanti a farsi sostituire nelle loro relazioni internazionali.
Tuttavia la dottrina è attualmente concorde nel ritenere che la Comunità debba essere conservata in soggetti di diritto internazionale. Ciò alla luce della sua autonomia sul piano delle relazioni esterne, attraverso la conclusione di accordi con Stati terzi (v.) e della sua individualità nei rapporti con le altre organizzazioni internazionali (v.).
Quanto alla personalità giuridica di diritto interno, è l’attitudine della Comunità ad essere destinataria di situazioni giuridiche attive e passive. Tale attitudine è espressamente riconosciuta dalle disposizioni del Trattato.
Alla generica affermazione dell’art. 281, secondo cui la Comunità ha personalità giuridica, seguono difatti le disposizioni dell’art. 282, dalle quali si evince che la Comunità è titolare di diritti e obblighi di natura contrattuale ed è parte di procedimenti amministrativi e giurisdizionali.