Permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno artt. 61-63 Trattato CE; Azione comune 16 dicembre 1996, n. 97/11/GAI; Decisione 3 dicembre 1998, n. 98/701/GAI
Per permesso di soggiorno si intende un’autorizzazione rilasciata dall’autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio. Le norme comuni destinate alla compilazione del modello uniforme per i permessi di soggiorno sono state adottate con la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998, n.701.
Questo atto si inserisce nella più vasta disciplina comunitaria relativa all’immigrazione (v.) e alla libera circolazione delle persone (v.) per fa sì che alla liberalizzazione del passaggio transfrontaliero e alla conseguente soppressione dei controlli esercitati nell’attraversamento da uno Stato all’altro, si accompagnassero misure atte a disciplinare i controlli delle persone alle frontiere.
L’azione comune stabilisce l’obbligo, da parte di ciascuno Stato membro, di inserire le informazioni stabilite dal documento nell’apposito spazio, pur potendo fornire informazioni supplementari concernenti il cittadino in questione o la natura del permesso si soggiorno.
Al fine di impedire la contraffazione delle autorizzazioni ciascuno Stato è inoltre tenuto a nominare un unico organismo incaricato della stampa dei propri permessi di soggiorno e a riferire tale nominativo alla Commissione e al Consiglio. L’azione non si applica ai cittadini degli Stati membri appartenenti allo spazio economico europeo (v. SEE), come pure ai familiari dei cittadini dell’Unione europea che godono del diritto alla libera circolazione.
Per permesso di soggiorno si intende un’autorizzazione rilasciata dall’autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio. Le norme comuni destinate alla compilazione del modello uniforme per i permessi di soggiorno sono state adottate con la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998, n.701.
Questo atto si inserisce nella più vasta disciplina comunitaria relativa all’immigrazione (v.) e alla libera circolazione delle persone (v.) per fa sì che alla liberalizzazione del passaggio transfrontaliero e alla conseguente soppressione dei controlli esercitati nell’attraversamento da uno Stato all’altro, si accompagnassero misure atte a disciplinare i controlli delle persone alle frontiere.
L’azione comune stabilisce l’obbligo, da parte di ciascuno Stato membro, di inserire le informazioni stabilite dal documento nell’apposito spazio, pur potendo fornire informazioni supplementari concernenti il cittadino in questione o la natura del permesso si soggiorno.
Al fine di impedire la contraffazione delle autorizzazioni ciascuno Stato è inoltre tenuto a nominare un unico organismo incaricato della stampa dei propri permessi di soggiorno e a riferire tale nominativo alla Commissione e al Consiglio. L’azione non si applica ai cittadini degli Stati membri appartenenti allo spazio economico europeo (v. SEE), come pure ai familiari dei cittadini dell’Unione europea che godono del diritto alla libera circolazione.