Periodo transitorio
Periodo transitorio
È il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 durante il quale l’euro (v.) esisterà esclusivamente come moneta scritturale (v.): la moneta unica sarà utilizzata come unità di conto e mezzo di pagamento ma, non esistendo ancora fisicamente, i pagamenti si effettueranno in euro limitatamente alle operazioni che possono essere eseguite mediante accredito sul conto del creditore.
Un’altra accezione comunitaria era in passato riferita al periodo intercorrente tra la data di firma del Trattato CE e il definitivo raggiungimento dell’unione doganale (v.) nel corso del quale gli Stati membri si impegnavano a ridurre progressivamente i loro dazi doganali (v.). L’originario art. 8 del Trattato di Roma fissava tale periodo in 12 anni, suddiviso in 3 tappe da 4 anni ciascuna, per cui il periodo transitorio doveva finire nel 1970. In realtà il termine della fase transitoria fu successivamente anticipato al 1° luglio 1968, quando fu adottata la tariffa doganale comune (v. TDC).
È il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 durante il quale l’euro (v.) esisterà esclusivamente come moneta scritturale (v.): la moneta unica sarà utilizzata come unità di conto e mezzo di pagamento ma, non esistendo ancora fisicamente, i pagamenti si effettueranno in euro limitatamente alle operazioni che possono essere eseguite mediante accredito sul conto del creditore.
Un’altra accezione comunitaria era in passato riferita al periodo intercorrente tra la data di firma del Trattato CE e il definitivo raggiungimento dell’unione doganale (v.) nel corso del quale gli Stati membri si impegnavano a ridurre progressivamente i loro dazi doganali (v.). L’originario art. 8 del Trattato di Roma fissava tale periodo in 12 anni, suddiviso in 3 tappe da 4 anni ciascuna, per cui il periodo transitorio doveva finire nel 1970. In realtà il termine della fase transitoria fu successivamente anticipato al 1° luglio 1968, quando fu adottata la tariffa doganale comune (v. TDC).