Perfezionamento passivo
Perfezionamento passivo art. 145 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92
Si tratta di un regime doganale (v.) che permette all’operatore economico di inviare le merci all’estero al fine di sottoporle ad operazioni di lavorazione; in seguito i prodotti risultanti da queste operazioni vengono reimmessi sul territorio doganale comunitario (v.) in libera pratica (v.).
Il perfezionamento passivo non è applicabile:
— per merci precedentemente importate nella Comunità in regime di esonero di dazi;
— per merci la cui esportazione beneficia di una restituzione di dazi o di importi compensativi.
Il perfezionamento passivo è sottoposto ad autorizzazione rilasciata a richiesta della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento.
Si tratta di un regime doganale (v.) che permette all’operatore economico di inviare le merci all’estero al fine di sottoporle ad operazioni di lavorazione; in seguito i prodotti risultanti da queste operazioni vengono reimmessi sul territorio doganale comunitario (v.) in libera pratica (v.).
Il perfezionamento passivo non è applicabile:
— per merci precedentemente importate nella Comunità in regime di esonero di dazi;
— per merci la cui esportazione beneficia di una restituzione di dazi o di importi compensativi.
Il perfezionamento passivo è sottoposto ad autorizzazione rilasciata a richiesta della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento.