Perfezionamento passivo

Perfezionamento passivo art. 145 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92

Si tratta di un regime doganale (v.) che permette all’operatore economico di inviare le merci all’estero al fine di sottoporle ad operazioni di lavorazione; in seguito i prodotti risultanti da queste operazioni vengono reimmessi sul territorio doganale comunitario (v.) in libera pratica (v.).
Il perfezionamento passivo non è applicabile:
— per merci precedentemente importate nella Comunità in regime di esonero di dazi;
— per merci la cui esportazione beneficia di una restituzione di dazi o di importi compensativi.
Il perfezionamento passivo è sottoposto ad autorizzazione rilasciata a richiesta della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento.