Perfezionamento attivo

Perfezionamento attivo art. 114 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92

Si tratta di un regime doganale (v.) che consente di sottoporre le merci dei paesi terzi ad una loro lavorazione o trasformazione sul territorio doganale comunitario (v.) e successivamente riesportarli senza applicare dazi doganali (v.).
Il perfezionamento attivo è applicabile come:
sistema della sospensione, in virtù del quale le merci dei paesi terzi introdotte nella Comunità rimangono non comunitarie sino alla loro riesportazione, a lavorazione e trasformazione avvenuta;
sistema del rimborso. In questo caso si ha immissione in libera pratica (v.), in virtù del quale le merci dei paesi terzi pagano i relativi dazi doganali e divengono comunitarie a tutti gli effetti. Quando, in seguito alla loro lavorazione o trasformazione, sono riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità, possono usufruire del rimborso o dello sgravio dei dazi versati all’importazione.
Tale regime è sottoposto ad autorizzazione che è rilasciata a richiesta della persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.