Passerella comunitaria

Passerella comunitaria art. 40 Trattato sull’Unione europea

Espressione con la quale è stata definita la possibilità di procedere alla comunitarizzazione (v.) progressiva di settori affidati alla cooperazione intergovernativa (v.) nell’ambito del terzo pilastro (v.) dell’Unione europea.
Le disposizioni relative alla passerella comunitaria erano contenute nell’art. K9 della vecchia formulazione del Trattato di Maastricht (v.).
Disposizioni analoghe sono previste anche nella nuova versione del titolo VI del Trattato sull’Unione europea. L’articolo 40, infatti, consente la comunitarizzazione delle azioni perseguite nell’ambito del terzo pilastro, che potrebbero confluire nello stesso titolo del Trattato CE (il IV relativo a visto, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone) nel quale sono ora collocate le azioni che prima rientravano nella cooperazione in materia di giustizia e affari interni. A tal fine è richiesta:
— l’iniziativa della Commissione o di uno Stato membro;
— la consultazione del Parlamento europeo;
— la delibera unanime del Consiglio.