Part time
Part time Direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE
È una forma speciale di lavoro in cui l’orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile, ossia di un lavoratore dello stesso stabilimento e che ha lo stesso tipo di contratto.
Questa tipologia di lavoro flessibile è stata oggetto di interventi da parte delle istituzioni comunitarie che, nell’ambito della politica sociale (v.) e delle misure volte allo sviluppo dell’occupazione (v.), hanno attuato l’accordo quadro (v.) sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra l’UNICE (v.), la CEEP (v.) e la CES (v.).
L’accordo, che enuncia i principi generali e le prescrizioni minime relativa al part time, rappresenta la volontà delle parti sociali (v.) di eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale, nonché contribuire allo sviluppo su base volontaria dell’impiego part time e dell’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro, a condizioni accettabili sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Il documento, diviso in sei clausole, affida agli Stati membri e alle parti sociali il compito di individuare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica e amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
Le parti firmatarie dell’accordo possono, però, in applicazione del principio di sussidiarietà (v.), mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal documento.
È una forma speciale di lavoro in cui l’orario di lavoro normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno comparabile, ossia di un lavoratore dello stesso stabilimento e che ha lo stesso tipo di contratto.
Questa tipologia di lavoro flessibile è stata oggetto di interventi da parte delle istituzioni comunitarie che, nell’ambito della politica sociale (v.) e delle misure volte allo sviluppo dell’occupazione (v.), hanno attuato l’accordo quadro (v.) sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra l’UNICE (v.), la CEEP (v.) e la CES (v.).
L’accordo, che enuncia i principi generali e le prescrizioni minime relativa al part time, rappresenta la volontà delle parti sociali (v.) di eliminare le discriminazioni tra i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale, nonché contribuire allo sviluppo su base volontaria dell’impiego part time e dell’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro, a condizioni accettabili sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Il documento, diviso in sei clausole, affida agli Stati membri e alle parti sociali il compito di individuare ed esaminare gli ostacoli di natura giuridica e amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli.
Le parti firmatarie dell’accordo possono, però, in applicazione del principio di sussidiarietà (v.), mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal documento.