Parlamento europeo

Parlamento europeo artt. 189-201 Trattato CE
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Istituzione delle Comunità europee, prevista dai trattati istitutivi, originariamente denominata Assemblea (v.); l’attuale denominazione è stata adottata il 30 marzo 1962.
Il Parlamento europeo si compone, attualmente, di 626 membri. A seguito della crescita del numero dei parlamentari europei, dovuta alle nuove adesioni (v.), il Trattato di Amsterdam ha stabilito che in futuro essi non potranno essere in numero superiore a 700.
I membri del Parlamento europeo, in base ai trattati istitutivi, venivano designati dai singoli Parlamenti nazionali, secondo le procedure stabilite da ciascuno Stato membro. La ripartizione dei seggi tra gli Stati, inoltre, era stata attuata sulla base del loro diverso peso politico e demografico, pur essendo stata garantita un’adeguata rappresentatività degli Stati minori.
A partire dal giugno 1979, sulla base della decisione del Consiglio n. 787 del 20 settembre 1976, i membri del Parlamento europeo sono eletti in ogni Stato membro tramite suffragio universale diretto (v. Elezione del Parlamento europeo) e restano in carica per cinque anni.
Secondo quanto disposto dall’art. 10 del regolamento interno dell’istituzione, la sessione del Parlamento europeo ha durata annuale. Il quorum per la validità della seduta è di un terzo dei membri del Parlamento. All’inizio della sessione viene eletto il Presidente del Parlamento europeo (v.), che dirige i dibattiti e gode di vasti poteri disciplinari, e l’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (v.).
Le deliberazioni del Parlamento europeo sono adottate a maggioranza assoluta dei suffragi espressi (art.198), a meno che i trattati non dispongano diversamente; di solito si vota per alzata di mano, ma può anche essere richiesto l’appello nominale.
Nato come organismo dotato di meri poteri consultivi, che si traducevano nell’emanazione di un parere (v.) mai vincolante, il Parlamento europeo ha assunto un ruolo sempre più determinante nel corso degli anni, colmando in parte il deficit democratico (v.) che caratterizzava l’originario assetto istituzionale. Con l’Atto unico europeo, infatti, furono introdotte la procedura di cooperazione (v.), primo tentativo di inserire il Parlamento nel procedimento legislativo, e la procedura del parere conforme (v.).
In seguito, le disposizioni del Trattato di Maastricht prima e di quello di Amsterdam poi, hanno conferito al Parlamento europeo un ruolo determinante in materia legislativa: pur senza attribuirgli la titolarità esclusiva del potere normativo, gli è stato concesso di inserirsi a pieno titolo nel procedimento di formazione degli atti comunitari, attraverso l’istituzione della procedura di codecisione (v.) e l’attribuzione al Parlamento di un parziale potere d’iniziativa legislativa (v. >Iniziativa dell’iniziativa).
Il Parlamento europeo è titolare anche di poteri di controllo, che, unitamente a quelli deliberativi, costituiscono una delle fondamentali prerogative di questa istituzione.
I poteri di controllo del Parlamento possono così suddividersi:
controllo sugli atti delle istituzioni. Per quanto riguarda il Consiglio, tale controllo riguarda essenzialmente il bilancio comunitario (v.), mentre quello esercitato sulla Commissione ha per oggetto la Relazione generale che tale istituzione è tenuta a presentare annualmente al Parlamento;
controllo sul bilancio;
controllo sulle istituzioni. Nei confronti della Commissione, il Parlamento dispone di un effettivo strumento di controllo giuridico rappresentato dalla mozione di censura (v.); sul Consiglio, invece, esercita un controllo politico attraverso pareri consultivi e interrogazioni;
controllo sull’apparato amministrativo. Si tratta di forme di controllo volte a salvaguardare i diritti dei membri della Comunità, siano essi Stati, persone fisiche o persone giuridiche. Tale forma di tutela è volta ad assicurare l’effettiva e corretta applicazione del diritto comunitario (v.) nei confronti dei suoi destinatari. Le innovazioni più significative alla luce del Trattato sull’Unione riguradano la possibilità per il Parlamento di costituire una >Commissione temporanea d’inchiesta (v.), di nominare un Mediatore europeo (v.) e di ricevere petizioni (v.) su materie di interesse comunitario.

Rappresentanti degli Stati membri
al Parlamento europeo


Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87