Parere
Parere art. 249 Trattato CE
Si tratta di un atto non vincolante (v.) emanato dalla Commissione delle Comunità europee, dal Consiglio, dal Parlamento europeo, dalla Corte di Giustizia (nell’ipotesi prevista dall’art. 300, paragrafo 6, circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato), dal Comitato economico e sociale (art. 262) e dal Comitato delle Regioni (art. 265). Il parere tende a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine ad una specifica questione.
Il parere va distinto dal:
— parere motivato, emesso dalla Commissione in base all’art. 226 del Trattato CE e relativo alla mancata osservanza degli obblighi incombenti su uno Stato membro;
— parere obbligatorio del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura del parere conforme (v.).
Analogamente alle raccomandazioni (v.), i pareri non sono sottoposti ad alcuna forma specifica (tranne nel caso dei pareri motivati, per i quali è necessaria una motivazione espressa) e possono essere indirizzati sia agli Stati che alle altre istituzioni comunitarie o a soggetti di diritto interno degli Stati membri. La non vincolatività dei pareri non significa che gli stessi siano privi di ogni rilevanza giuridica: infatti essi, nella misura in cui riflettono la posizione della istituzione da cui promanano, determinano sempre una situazione di legittimo affidamento (v. Principio di legittimo affidamento) nei destinatari, tutelabile davanti alla Corte di Giustizia.
Si tratta di un atto non vincolante (v.) emanato dalla Commissione delle Comunità europee, dal Consiglio, dal Parlamento europeo, dalla Corte di Giustizia (nell’ipotesi prevista dall’art. 300, paragrafo 6, circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del Trattato), dal Comitato economico e sociale (art. 262) e dal Comitato delle Regioni (art. 265). Il parere tende a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine ad una specifica questione.
Il parere va distinto dal:
— parere motivato, emesso dalla Commissione in base all’art. 226 del Trattato CE e relativo alla mancata osservanza degli obblighi incombenti su uno Stato membro;
— parere obbligatorio del Parlamento europeo, nell’ambito della procedura del parere conforme (v.).
Analogamente alle raccomandazioni (v.), i pareri non sono sottoposti ad alcuna forma specifica (tranne nel caso dei pareri motivati, per i quali è necessaria una motivazione espressa) e possono essere indirizzati sia agli Stati che alle altre istituzioni comunitarie o a soggetti di diritto interno degli Stati membri. La non vincolatività dei pareri non significa che gli stessi siano privi di ogni rilevanza giuridica: infatti essi, nella misura in cui riflettono la posizione della istituzione da cui promanano, determinano sempre una situazione di legittimo affidamento (v. Principio di legittimo affidamento) nei destinatari, tutelabile davanti alla Corte di Giustizia.