PAC
PAC [Politica Agricola Comune]
Politica comunitaria finalizzata alla razionalizzazione e all’incremento della produttività nel settore agricolo, allo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione rurale dei paesi membri.
L’azione in campo agricolo è inserita tra le finalità generali del trattato e tra i mezzi necessari per la creazione di un mercato comune (v.). Le norme disciplinanti questa materia non indicano una vera e propria politica agricola, ma fanno riferimento alle principali caratteristiche dell’intervento nel settore agricolo. La necessità di un intervento in agricoltura nasce dalla consapevolezza che questo settore, lasciato alle libere leggi del mercato, non sarebbe riuscito a seguire l’espansione generale dell’economia, poiché il progresso tecnologico avrebbe aggravato il divario, già tanto ampio, tra reddito agricolo e reddito industriale. Di qui la necessità di interventi prima a livello nazionale e poi a livello comunitario.
Il Trattato assegna alla politica agricola comune le finalità specifiche elencate negli artt. 32, 33 e 131. Tali finalità possono essere elencate come segue:
— estensione del mercato comune all’agricoltura e al commercio dei prodotti agricoli;
— incremento della produttività dell’agricoltura;
— equo tenore di vita della popolazione agricola;
— stabilizzazione dei mercati;
— sicurezza degli approvvigionamenti;
— prezzi ragionevoli per il consumatore;
— sviluppo armonioso del commercio mondiale;
— tutela dell’ambiente.
I principi fondamentali su cui si fonda la PAC sono:
— principio dell’unicità del mercati agricoli, attuato con la fissazione di prezzi comuni dei prodotti agricoli e con la creazione di organizzazioni comuni che sono valide su tutto il territorio comunitario (v. OCM).
Tali prezzi comuni non erano espressi in termini di valuta nazionale, ma in termini di unità di conto comunitarie con un contenuto aureo pari a quello del dollaro statunitense.
La fine del regime dei cambi fissi (v.) provocò non pochi problemi alla politica di sostegno dei prezzi agricoli che, essendo prezzi amministrati, avrebbero condizionato e orientato il mercato.
Per evitare tali effetti indesiderati si decise di non applicare direttamente ai prezzi agricoli le variazioni monetarie. Si giunse così, nel 1970, all’istituzione degli importi compensativi monetari (v. ICM), il cui funzionamento è stato riformato nel 1984 con l’introduzione del metodo dell’ECU verde (v.);
— principio della preferenza comunitaria (v.), che prevede, attraverso il meccanismo del sostegno dei prezzi interni, dei prelievi e delle tariffe doganali comuni (v. TDC), un incremento degli scambi dei prodotti agricoli all’interno della Comunità;
— principio della solidarietà finanziaria, in base al quale è la Comunità, attraverso il Fondo europeo di orientamento e garanzia (v. Feoga), a finanziare la politica agricola comune.
Il raggiungimento delle finalità della PAC è attuato attraverso l’organizzazione comune di mercato.
In questo modo gli Stati membri non possono adottare decisioni unilaterali che siano incompatibili, o in grado d’interferire, con l’organizzazione comune; di contro, l’organizzazione comune dei mercati permette di delegare agli Stati membri alcune competenze di esecuzione più o meno estese.
La PAC è stata sottoposta a riforma una prima volta nel 1988 e una seconda volta nel 1992.
La prima riforma è stata dettata dalla necessità di ridurre le produzioni eccedentarie e di scarsa qualità che scaturivano dal meccanismo del sostegno illimitato dei prezzi. Inoltre le spese per il finanziamento della PAC aumentavano vertiginosamente, senza esser coperte dalle relative entrate, e ad aggravare la situazione c’era il crescente fenomeno delle frodi comunitarie. Gli elementi principali della riforma del 1988 sono:
a) riguardo alle misure di garanzia: a partire dal 1988, il ritmo di aumento delle spese del FEOGA-Garanzia non deve superare il 74% del tasso di crescita annuale del PIL comunitario; tale limite, detto linea-direttrice o guide-line, viene fatto rispettare dalla Commissione. Le spese del fondo per 5 anni non potranno aumentare in termini reali ad un ritmo superiore all’1,9% circa all’anno; a garanzia del sistema vengono introdotti degli stabilizzatori che scattano allorché vengano superati i quantitativi massimi stabiliti dal Consiglio;
b) riguardo alle misure a carattere strutturale: sono stati adottati incentivi per la messa a riposo delle terre, per la riconversione della produzione, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per il prepensionamento degli agricoltori, per il sostegno al rimboschimento delle terre agricole e per la difesa dei boschi.
La seconda riforma della PAC si è avuta nel 1992. Si è resa necessaria non solo per la sovrapproduzione e l’eccessivo onere a carico delle casse comunitarie, ma anche per le ripetute rimostranze dei partner commerciali dell’Europa: in occasione dell’ottava trattativa del GATT (v.), l’Uruguay Round, proprio i continui scontri fra USA e Comunità nel settore agricolo avevano portato ad una situazione di stallo. Washington, infatti, pretendeva lo smantellamento totale dei sussidi comunitari all’export, giudicandoli incompatibili con l’accordo GATT. Solo la presentazione, da parte del Commissario all’agricoltura Mc Sharry, di un progetto di riforma della PAC permise il superamento dell’impasse (v. Accordo di Blair House). Le linee guida della nuova PAC prevedono:
— una riduzione delle misure di sostegno alla produzione nazionale (ridotte del 20% in sei anni);
— un taglio dei sussidi alle esportazioni;
— una minore difesa del mercato interno, garantendo ai prodotti extraeuropei l’accesso al mercato comunitario in una misura almeno pari al 15%.
La valutazione positiva del processo di riforma del settore agricolo ha comportato un ulteriore impegno della Comunità per migliorare i propri interventi in questo campo.
Nel dicembre 1995, infatti, la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di Madrid un documento sulla strategia agricola. In esso si sottolineava la necessità di incrementare la competitività dei prodotti agricoli comunitari, sia sul mercato interno che mondiale, e di migliorare la PAC attraverso lo sviluppo degli interventi avviati con successo con la riforma dl 1992. Si auspicava, inoltre, una semplificazione della normativa comunitaria di settore ed un decentramento nell’attuazione delle misure di sostegno.
Le linee guida delineate a Madrid sono state oggetto di una nuova riforma della PAC, contenuta nella comunicazione preparata dalla Commissione e nota come Agenda 2000 (v.). Le proposte contenute in questo documento, elaborate anche in considerazione dell’allargamento (v. Adesione) della Comunità ai paesi dell’est (v. PECO), prevedono misure volte a coprire il periodo 2000-2006 e riguardano:
— la riduzione dei >prezzi d’intervento (v.) dei cereali (20%) e della carne bovina (30%), compensati in parte da aiuti versati agli agricoltori;
— l’istituzione di un limite massimo ai contributi diretti ottenibili dalla Comunità;
— interventi nel settore lattiero-caseari;
— il finanziamento da parte della sezione garanzia del FEOGA delle zone rurali meno favorite.
Politica agricola comune
Base giuridica: artt. 32-38 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale dell’agricoltura
Sito Internet:www.europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_it.htm
Voci collegate: Accordo di Blair House, Agenda 2000, Agricoltura, Carrefour, COPA, ECU verde, FEOGA, GATT, GRA, ICM, LEADER, Mercato comune, MIRIAM, OCM, Politica della pesca, Politica dell’ambiente, Politica di ricerca e sviluppo tecnologico, Preferenza comunitaria, Prelievi agricoli, Prezzo d’intervento, SAPARD, Set-aside, Sistema agrimonetario, SFOP, Sviluppo rurale.
Politica comunitaria finalizzata alla razionalizzazione e all’incremento della produttività nel settore agricolo, allo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione rurale dei paesi membri.
L’azione in campo agricolo è inserita tra le finalità generali del trattato e tra i mezzi necessari per la creazione di un mercato comune (v.). Le norme disciplinanti questa materia non indicano una vera e propria politica agricola, ma fanno riferimento alle principali caratteristiche dell’intervento nel settore agricolo. La necessità di un intervento in agricoltura nasce dalla consapevolezza che questo settore, lasciato alle libere leggi del mercato, non sarebbe riuscito a seguire l’espansione generale dell’economia, poiché il progresso tecnologico avrebbe aggravato il divario, già tanto ampio, tra reddito agricolo e reddito industriale. Di qui la necessità di interventi prima a livello nazionale e poi a livello comunitario.
Il Trattato assegna alla politica agricola comune le finalità specifiche elencate negli artt. 32, 33 e 131. Tali finalità possono essere elencate come segue:
— estensione del mercato comune all’agricoltura e al commercio dei prodotti agricoli;
— incremento della produttività dell’agricoltura;
— equo tenore di vita della popolazione agricola;
— stabilizzazione dei mercati;
— sicurezza degli approvvigionamenti;
— prezzi ragionevoli per il consumatore;
— sviluppo armonioso del commercio mondiale;
— tutela dell’ambiente.
I principi fondamentali su cui si fonda la PAC sono:
— principio dell’unicità del mercati agricoli, attuato con la fissazione di prezzi comuni dei prodotti agricoli e con la creazione di organizzazioni comuni che sono valide su tutto il territorio comunitario (v. OCM).
Tali prezzi comuni non erano espressi in termini di valuta nazionale, ma in termini di unità di conto comunitarie con un contenuto aureo pari a quello del dollaro statunitense.
La fine del regime dei cambi fissi (v.) provocò non pochi problemi alla politica di sostegno dei prezzi agricoli che, essendo prezzi amministrati, avrebbero condizionato e orientato il mercato.
Per evitare tali effetti indesiderati si decise di non applicare direttamente ai prezzi agricoli le variazioni monetarie. Si giunse così, nel 1970, all’istituzione degli importi compensativi monetari (v. ICM), il cui funzionamento è stato riformato nel 1984 con l’introduzione del metodo dell’ECU verde (v.);
— principio della preferenza comunitaria (v.), che prevede, attraverso il meccanismo del sostegno dei prezzi interni, dei prelievi e delle tariffe doganali comuni (v. TDC), un incremento degli scambi dei prodotti agricoli all’interno della Comunità;
— principio della solidarietà finanziaria, in base al quale è la Comunità, attraverso il Fondo europeo di orientamento e garanzia (v. Feoga), a finanziare la politica agricola comune.
Il raggiungimento delle finalità della PAC è attuato attraverso l’organizzazione comune di mercato.
In questo modo gli Stati membri non possono adottare decisioni unilaterali che siano incompatibili, o in grado d’interferire, con l’organizzazione comune; di contro, l’organizzazione comune dei mercati permette di delegare agli Stati membri alcune competenze di esecuzione più o meno estese.
La PAC è stata sottoposta a riforma una prima volta nel 1988 e una seconda volta nel 1992.
La prima riforma è stata dettata dalla necessità di ridurre le produzioni eccedentarie e di scarsa qualità che scaturivano dal meccanismo del sostegno illimitato dei prezzi. Inoltre le spese per il finanziamento della PAC aumentavano vertiginosamente, senza esser coperte dalle relative entrate, e ad aggravare la situazione c’era il crescente fenomeno delle frodi comunitarie. Gli elementi principali della riforma del 1988 sono:
a) riguardo alle misure di garanzia: a partire dal 1988, il ritmo di aumento delle spese del FEOGA-Garanzia non deve superare il 74% del tasso di crescita annuale del PIL comunitario; tale limite, detto linea-direttrice o guide-line, viene fatto rispettare dalla Commissione. Le spese del fondo per 5 anni non potranno aumentare in termini reali ad un ritmo superiore all’1,9% circa all’anno; a garanzia del sistema vengono introdotti degli stabilizzatori che scattano allorché vengano superati i quantitativi massimi stabiliti dal Consiglio;
b) riguardo alle misure a carattere strutturale: sono stati adottati incentivi per la messa a riposo delle terre, per la riconversione della produzione, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per il prepensionamento degli agricoltori, per il sostegno al rimboschimento delle terre agricole e per la difesa dei boschi.
La seconda riforma della PAC si è avuta nel 1992. Si è resa necessaria non solo per la sovrapproduzione e l’eccessivo onere a carico delle casse comunitarie, ma anche per le ripetute rimostranze dei partner commerciali dell’Europa: in occasione dell’ottava trattativa del GATT (v.), l’Uruguay Round, proprio i continui scontri fra USA e Comunità nel settore agricolo avevano portato ad una situazione di stallo. Washington, infatti, pretendeva lo smantellamento totale dei sussidi comunitari all’export, giudicandoli incompatibili con l’accordo GATT. Solo la presentazione, da parte del Commissario all’agricoltura Mc Sharry, di un progetto di riforma della PAC permise il superamento dell’impasse (v. Accordo di Blair House). Le linee guida della nuova PAC prevedono:
— una riduzione delle misure di sostegno alla produzione nazionale (ridotte del 20% in sei anni);
— un taglio dei sussidi alle esportazioni;
— una minore difesa del mercato interno, garantendo ai prodotti extraeuropei l’accesso al mercato comunitario in una misura almeno pari al 15%.
La valutazione positiva del processo di riforma del settore agricolo ha comportato un ulteriore impegno della Comunità per migliorare i propri interventi in questo campo.
Nel dicembre 1995, infatti, la Commissione ha presentato al Consiglio europeo di Madrid un documento sulla strategia agricola. In esso si sottolineava la necessità di incrementare la competitività dei prodotti agricoli comunitari, sia sul mercato interno che mondiale, e di migliorare la PAC attraverso lo sviluppo degli interventi avviati con successo con la riforma dl 1992. Si auspicava, inoltre, una semplificazione della normativa comunitaria di settore ed un decentramento nell’attuazione delle misure di sostegno.
Le linee guida delineate a Madrid sono state oggetto di una nuova riforma della PAC, contenuta nella comunicazione preparata dalla Commissione e nota come Agenda 2000 (v.). Le proposte contenute in questo documento, elaborate anche in considerazione dell’allargamento (v. Adesione) della Comunità ai paesi dell’est (v. PECO), prevedono misure volte a coprire il periodo 2000-2006 e riguardano:
— la riduzione dei >prezzi d’intervento (v.) dei cereali (20%) e della carne bovina (30%), compensati in parte da aiuti versati agli agricoltori;
— l’istituzione di un limite massimo ai contributi diretti ottenibili dalla Comunità;
— interventi nel settore lattiero-caseari;
— il finanziamento da parte della sezione garanzia del FEOGA delle zone rurali meno favorite.
Politica agricola comune
Base giuridica: artt. 32-38 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale dell’agricoltura
Sito Internet:www.europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_it.htm
Voci collegate: Accordo di Blair House, Agenda 2000, Agricoltura, Carrefour, COPA, ECU verde, FEOGA, GATT, GRA, ICM, LEADER, Mercato comune, MIRIAM, OCM, Politica della pesca, Politica dell’ambiente, Politica di ricerca e sviluppo tecnologico, Preferenza comunitaria, Prelievi agricoli, Prezzo d’intervento, SAPARD, Set-aside, Sistema agrimonetario, SFOP, Sviluppo rurale.