Overbooking

Overbooking Regolamento CEE 4 febbraio 1991, n. 295/91

Vendita da parte delle compagnie di un numero di prenotazioni, su un volo di linea, superiore a quello realmente disponibile sull’aereo, a causa del quale viene negato l’imbarco a passeggeri pur muniti di biglietto valido e di prenotazione confermata. In tale caso il regolamento n. 295/91 ha stabilito che al passeggero (in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro della Comunità) rimasto a terra è concessa la scelta fra: il rimborso del prezzo del biglietto (senza penali); un primo volo alternativo possibile; un volo in una data successiva conveniente.