Ostacoli tecnici agli scambi
Ostacoli tecnici agli scambi
Rientrano nella definizione in esame tutti gli ostacoli alla circolazione delle merci, dovuti alla diversità, tra gli Stati, delle normative che disciplinano le modalità di fabbricazione, composizione, imballaggio, confezionamento ed etichettaggio dei prodotti. Tale diversità porta all’impossibilità di vendere il prodotto fabbricato secondo le norme dello Stato di produzione, nello Stato importatore, senza previo adattamento alle norme vigenti in quest’ultimo. È questauna >misura di effetto equivalente (v.) all’importazione che ha la caratteristica formale di essere indistintamente applicabile tanto ai prodotti stranieri che a quelli nazionali. In passato si è molto discusso se le norme tecniche emanate dagli Stati membri, rientrassero nel novero delle misure d’effetto equivalente, oppure se in mancanza di specifiche norme comunitarie, la materia fosse di competenza degli Stati membri. La soluzione è stata fornita dalla sentenza Cassis de Dijon (v.) nella quale la Corte ha riconosciuto la possibilità, agli Stati, di emanare provvedimenti nazionali, in mancanza di una norma comune, ma solo quando le prescrizioni siano rese necessarie per tutelare esigenze imperative tassativamente previste dalla Corte di Giustizia.
Rientrano nella definizione in esame tutti gli ostacoli alla circolazione delle merci, dovuti alla diversità, tra gli Stati, delle normative che disciplinano le modalità di fabbricazione, composizione, imballaggio, confezionamento ed etichettaggio dei prodotti. Tale diversità porta all’impossibilità di vendere il prodotto fabbricato secondo le norme dello Stato di produzione, nello Stato importatore, senza previo adattamento alle norme vigenti in quest’ultimo. È questauna >misura di effetto equivalente (v.) all’importazione che ha la caratteristica formale di essere indistintamente applicabile tanto ai prodotti stranieri che a quelli nazionali. In passato si è molto discusso se le norme tecniche emanate dagli Stati membri, rientrassero nel novero delle misure d’effetto equivalente, oppure se in mancanza di specifiche norme comunitarie, la materia fosse di competenza degli Stati membri. La soluzione è stata fornita dalla sentenza Cassis de Dijon (v.) nella quale la Corte ha riconosciuto la possibilità, agli Stati, di emanare provvedimenti nazionali, in mancanza di una norma comune, ma solo quando le prescrizioni siano rese necessarie per tutelare esigenze imperative tassativamente previste dalla Corte di Giustizia.