Orientamenti in materia di occupazione

Orientamenti in materia di occupazione art. 128 Trattato CE

È uno dei nuovi strumenti introdotti dal Trattato di Amsterdam per lo sviluppo e il coordinamento della politica occupazionale comunitaria (v. Occupazione). Si tratta di indicazioni elaborate annualmente dal Consiglio dell’Unione europea, sulla base di un esame della situazione occupazionale in Europa svolto dal Consiglio europeo, e di cui gli Stati membri devono tener conto nell’elaborazione delle rispettive politiche nazionali in materia di occupazione. Tali orientamenti sono adottati con votazione a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del >Comitato per l’occupazione e il mercato del lavoro (v.).
Gli orientamenti elaborati dal Consiglio non sono vincolanti per gli Stati membri; questi ultimi devono comunque dar conto, attraverso la presentazione dei piani d’azione nazionali per l’occupazione (v. PAN), delle misure adottate nell’ambito della propria politica occupazionale per dare attuazione alle indicazioni contenute negli orientamenti, che verranno successivamente esaminati dal Consiglio dell’Unione e oggetto di una relazione da trasmettere al Consiglio europeo. Se lo reputa necessario il Consiglio può, votando a maggioranza qualificata e su raccomandazione della Commissione, rivolgere raccomandazioni agli Stati membri con riferimento agli orientamenti in materia di occupazione.
I primi orientamenti sono stati elaborati nel corso del vertice straordinario di Lussemburgo sull’occupazione del dicembre 1997, prima ancora che entrasse in vigore il Trattato di Amsterdam.