Organizzazione sovranazionale
Organizzazione sovranazionale
Le organizzazioni sovranazionali sono unioni di Stati fornite di organi legittimati ad emanare provvedimenti di carattere generale, nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti, ma che entrano a far parte direttamente nell’ordinamento nazionale dei vari Stati.
All’aggettivo sovranazionale può essere attribuita una duplice valenza, in quanto esso indica certamente la presenza di un ordinamento sovraordinato rispetto a quello nazionale, ma può anche essere letto nel senso che, nell’organizzazione in parola, sia in atto un’evoluzione verso un ordinamento di tipo federale.
L’esempio più evidente di organizzazione di tale tipo si riscontra nelle Comunità europee il cui processo d’integrazione presuppone l’impiego del modello sovranazionale proprio in contrapposizione alla normale cooperazione internazionale (v. Organizzazione internazionale).
Rispetto alle organizzazioni di semplice cooperazione, queste organizzazioni presentano alcune particolarità; infatti, perché si realizzi il processo di integrazione, occorre che gli Stati membri limitino in qualche modo la propria sovranità, attribuendo alle istituzioni dell’organizzazione il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati, riconoscendo come già si è accennato diretta applicabilità al diritto emanante dall’organizzazione e conferendo completa autonomia dai governi nazionali ad alcuni organi decisionali. Proprio per questa autolimitazione della propria sovranità, le singole carte costituzionali hanno spesso previsto norme tese ad individuare gli scopi e le modaltà di azione delle organizzazioni internazionali cui gli Stati possono trasferire poteri e funzioni.
In ambito comunitario il modello internazionale e quello sovranazionale coesistono. Il complesso assetto istituzionale creato con il Trattato di Maastricht (v.), fondato sui cd. tre pilastri (v. >Pilastri dell’Unione europea), prevede infatti due diverse tipologie di collaborazione:
— quella realizzata nell’ambito delle tre Comunità esistenti prima del Trattato di Maastricht, che esplicitamente richiama un modello di integrazione sovranazionale;
— quella realizzata nell’ambito della PESC (v.) e della CGAI (v.) alle quali si applica il classico metodo della cooperazione intergovernativa (v.) tra gli Stati; non a caso per questi settori lo strumento maggiormente vincolante è rappresentato dalle Convenzioni.
Le organizzazioni sovranazionali sono unioni di Stati fornite di organi legittimati ad emanare provvedimenti di carattere generale, nonché provvedimenti di carattere individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti, ma che entrano a far parte direttamente nell’ordinamento nazionale dei vari Stati.
All’aggettivo sovranazionale può essere attribuita una duplice valenza, in quanto esso indica certamente la presenza di un ordinamento sovraordinato rispetto a quello nazionale, ma può anche essere letto nel senso che, nell’organizzazione in parola, sia in atto un’evoluzione verso un ordinamento di tipo federale.
L’esempio più evidente di organizzazione di tale tipo si riscontra nelle Comunità europee il cui processo d’integrazione presuppone l’impiego del modello sovranazionale proprio in contrapposizione alla normale cooperazione internazionale (v. Organizzazione internazionale).
Rispetto alle organizzazioni di semplice cooperazione, queste organizzazioni presentano alcune particolarità; infatti, perché si realizzi il processo di integrazione, occorre che gli Stati membri limitino in qualche modo la propria sovranità, attribuendo alle istituzioni dell’organizzazione il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati, riconoscendo come già si è accennato diretta applicabilità al diritto emanante dall’organizzazione e conferendo completa autonomia dai governi nazionali ad alcuni organi decisionali. Proprio per questa autolimitazione della propria sovranità, le singole carte costituzionali hanno spesso previsto norme tese ad individuare gli scopi e le modaltà di azione delle organizzazioni internazionali cui gli Stati possono trasferire poteri e funzioni.
In ambito comunitario il modello internazionale e quello sovranazionale coesistono. Il complesso assetto istituzionale creato con il Trattato di Maastricht (v.), fondato sui cd. tre pilastri (v. >Pilastri dell’Unione europea), prevede infatti due diverse tipologie di collaborazione:
— quella realizzata nell’ambito delle tre Comunità esistenti prima del Trattato di Maastricht, che esplicitamente richiama un modello di integrazione sovranazionale;
— quella realizzata nell’ambito della PESC (v.) e della CGAI (v.) alle quali si applica il classico metodo della cooperazione intergovernativa (v.) tra gli Stati; non a caso per questi settori lo strumento maggiormente vincolante è rappresentato dalle Convenzioni.