Ordine pubblico

Ordine pubblico [Eccezione dell’] artt. 30, 39, 46 Trattato CE

Eccezione che consente di derogare ad alcune disposizioni del trattato per motivi di tutela dell’ordinata convivenza e di difesa dell’equilibrio della collettività sociale.
Gli articoli relativi alla libera circolazione delle merci (v.), alla libera circolazione delle persone (v.), al diritto di stabilimento (v.) e alla libera prestazione di servizi (v.) prevedono infatti l’adozione di misure restrittive da parte degli Stati membri, giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Tuttavia la Corte di Giustizia ha più volte ribadito che le disposizioni in questione devono essere interpretate restrittivamente, precisando che gli effetti delle misure nazionali debbano essere comunque proporzionati agli interessi che intendono tutelare.
Nella scelta delle misure necessarie per tutelare l’ordine pubblico, gli Stati membri non godono inoltre di un potere illimitato, poiché tale scelta è soggetta al giudizio della Corte e al controllo delle istituzioni.
In materia di libera circolazione delle merci, l’art. 30 esclude la possibilità per gli Stati membri di porre restrizioni qualora esse costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio con gli Stati membri.
La Corte ha inoltre precisato che la misura restrittiva, oltre ad essere finalizzata a tutelare gli interessi menzionati dal trattato, debba risultare necessaria a tale scopo. Affinché una misura possa considerarsi necessaria, occorre che a livello comunitario non siano state adottate misure sufficienti a tutelare i medesimi interessi (sentenze 5 aprile 1979, Ratti, e 30 novembre 1983, Van Bennekom), basandosi sul comportamento dell’individuo e non sull’esistenza di condanne penali precedenti, né sulla scadenza del documento d’identità che ha permesso l’ingresso nel paese ospitante ed il rilascio del permesso di soggiorno (v.).
Per ciò che concerne la libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha affermato che la clausola dell’ordine pubblico può essere invocata soltanto nel caso in cui gli interessi fondamentali della collettività risultino gravemente minacciati (sentenza 27 ottobre 1977 Bouchereau), basandosi sul comportamento dell’individuo e non sull’esistenza di condanne penali precedenti, né sulla scadenza del documento d’identità che ha permesso l’ingresso nel paese ospitante ed il rilascio del permesso di soggiorno (v.).
Il comportamento di uno straniero non può inoltre costituire una grave minaccia per l’ordine pubblico, quando lo stesso comportamento non darebbe luogo a misure repressive se tenuto da un cittadino dello Stato in questione (sentenza 18 maggio 1982, Adoui).