ONP

ONP [Open Network Provision - Regime di Fornitura di una Rete Aperta] Direttiva 28 giugno 1990, n. 90/387/CEE

Il settore delle telecomunicazione è sicuramente tra quelli che hanno conosciuto negli ultimi anni una forte liberalizzazione, grazie soprattutto all’azione svolta dagli organismi comunitari. Fondamentale in questo processo di apertura dei mercati è stata l’adozione del principio della fornitura di una rete aperta.
Negli Stati comunitari i mercati delle telecomunicazioni venivano generalmente gestiti in regime di monopolio, spesso da aziende pubbliche. In questi settori introdurre sulla carta un principio di liberalizzazione del mercato non avrebbe avuto molto senso, dal momento che l’ingresso di nuovi operatori sarebbe stato bloccato dagli enormi investimenti richiesti e dalla rendita di posizione conquistata negli anni dagli operatori monopolistici (si pensi in particolare alle società di telefonia fissa).
Per poter effettivamente introdurre un regime di concorrenza in questi settori occorreva garantire ai nuovi operatori la possibilità di collegarsi alle reti pubbliche esistenti, ovviamente dietro corresponsione di un adeguato diritto di interconnessione. Questa esigenza sta alla base delle disposizioni comunitarie in materia di ONP, volte a definire delle condizioni armonizzate di accesso e di utilizzo libero ed efficace delle reti pubbliche.
In particolare la normativa comunitaria fissa i criteri generali per la fornitura di una rete aperta, vale a dire:
— assicurare la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi;
— garantire l’accesso e l’interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione;
— incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazione armonizzati a beneficio degli utenti, in particolare procedendo ad una armonizzazione delle caratteristiche tecniche delle varie reti;
— garantire la fornitura del servizio universale (v.) nel settore delle telecomunicazioni, tenendo conto degli sviluppi futuri.
L’accesso alla rete non può essere negato se non per precise e obiettive ragioni, vale a dire per:
— garantire la sicurezza di funzionamento della rete;
— il mantenimento della sua integrità;
— motivi legati alla interoperabilità dei servizi;
— la protezione di dati personali.