ONG
ONG [Organizzazioni Non Governative] Regolamento CE 17 luglio 1998, n. 1658/98
Associazioni create su iniziativa di persone private, volte ad instaurare un legame a livello transnazionale tra diverse associazioni nazionali che operano nei settori più disparati (religioso, umanitario, scientifico, sociale etc.).
Si differenziano dalle organizzazioni internazionali (v.) perché non trovano la loro fonte in accordi internazionali, ma sono rette dal diritto interno dello Stato in cui hanno la sede.
Le organizzazioni non governative non perseguono scopi di lucro; esse sono prive di personalità giuridica sia sul piano internazionale che su quello interno.
Nel perseguimento degli obiettivi umanitari, sociali e di aiuto allo sviluppo, le ONG collaborano con diversi organismi internazionali e con i singoli governi.
La cooperazione fra la Comunità e le organizzazioni non governative cominciò ad instaurarsi negli anni ’70, attraverso il cofinanziamento di azioni promosse nel campo dell’aiuto allo sviluppo e dell’aiuto umanitario diretto ai paesi in via di sviluppo (v. PVS) e di micro-progetti volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Europa nei confronti della salvaguardia dei diritti umani (v.).
Tale collaborazione si è andata notevolmente intensificando all’inizio degli anni ’90, in seguito alla presa di coscienza da parte delle istituzioni comunitarie del fondamentale ruolo che queste organizzazioni andavano assumendo in ogni campo dell’attività sociale europea
L’intenzione di procedere ad una consultazione più sistematica con le associazioni nelle questioni inerenti lo sviluppo dei paesi meno favoriti e nell’attuazione della politica sociale (v.) comunitaria si è manifestata per la prima volta in una dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht (v.).
Il nuovo approccio nei rapporti fra la Comunità e le ONG si è pertanto tradotto in una serie di iniziative quali:
— la creazione nel 1995 di un programma di base condiviso dalle ONG che operano nel settore della solidarietà sociale;
— l’istituzione del primo forum europeo della politica sociale, inaugurato nel marzo 1996 allo scopo di favorire un forte dialogo a livello europeo, tenendo conto in modo sistematico delle esperienze e delle opinioni maturate dalle associazioni e dalle fondazioni che si muovono in questo campo;
— la creazione di una nuova linea di bilancio, fissata nel 1997, per agevolare una maggiore complementarità fra le azioni delle ONG e le politiche della Comunità.
La Comunità si è inoltre impegnata ad estendere alle organizzazioni non governative la facoltà di usufruire delle risorse a disposizione nell’ambito di una serie di programmi di finanziamento avviati nel campo dell’aiuto allo sviluppo, come i fondi strutturali (v.), i programmi PHARE (v.), Leonardo (v.) e TACIS (v.).
Tuttavia sussistevano ancora diversi problemi connessi alle attività transnazionali di questo tipo di organizzazioni in ambito europeo. Fra queste, la difficoltà di trovare organizzazioni che perseguissero obiettivi affini in vista dell’elaborazione di progetti comuni, gli ostacoli relativi all’arduo reperimento di informazioni aggiornate sui finanziamenti europei e i problemi causati dalla difficoltà di accedere alle fonti di finanziamento e dai versamenti tardivi da parte della Comunità.
Sulla base di queste considerazioni, la comunicazione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, resa dalla Commissione nel 1998, è intervenuta nell’intento di individuare i problemi da affrontare e tracciare nuove prospettive nelle relazioni con le ONG.
In merito alla difficoltà di trovare associazioni analoghe con cui collaborare, la Commissione si impegna a favorire l’accesso delle organizzazioni agli strumenti messi in atto dalla Comunità per favorire le imprese alla ricerca di partner europei, in particolare il BC-NET (v.) e l’Europartenariato (v.), adeguandoli alle loro specifiche necessità.
Allo scopo di rendere più agevole la diffusione delle informazioni in questo settore, è stata prevista l’istituzione di un >ufficio per i progetti della società dell’informazione (v.) all’interno della Commissione, mentre il forum inaugurato nel 1996 avrà il compito di coinvolgere le associazioni e le fondazioni nei progetti pilota (v.).
L’accesso ai finanziamenti comunitari sarà infine facilitato attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, attuata a partire dal 2000; la Commissione ha inoltre contemplato la possibilità di creare un fondo speciale diretto a favorire l’attività transnazionale di quelle associazioni che non hanno i mezzi sufficienti per prendere parte a seminari e conferenze.
L’impegno della Comunità nei confronti delle ONG è proseguito con l’adozione del regolamento del 17 luglio 1998, diretto alla definizione delle modalità di gestione da applicare al cofinanziamento con le organizzazioni europee operanti nel campo dello sviluppo.
Il cofinanziamento comunitario può essere concesso sia per azioni aventi come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze essenziali delle popolazioni svantaggiate ed il loro sviluppo economico, sia per interventi volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica europea sui problemi dei PVS.
Per quanto riguarda la prima categoria di azioni, sono privilegiate le attività tese alla promozione dei diritti fondamentali delle popolazioni e all’affermazione dei principi democratici, alla protezione dei diritti dell’infanzia e alla difesa delle culture indigene compromesse.
Il regolamento dispone inoltre che per beneficiare del contributo della Comunità le associazioni debbano essere costituite in organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno degli Stati membri ed avere a disposizione risorse economiche di origine europea.
La partecipazione comunitaria non supera generalmente il 50% dei costi totali e può riguardare qualsiasi spesa necessaria alla completa realizzazione delle azioni cofinanziate, comprese le spese amministrative dell’ONG.
Associazioni create su iniziativa di persone private, volte ad instaurare un legame a livello transnazionale tra diverse associazioni nazionali che operano nei settori più disparati (religioso, umanitario, scientifico, sociale etc.).
Si differenziano dalle organizzazioni internazionali (v.) perché non trovano la loro fonte in accordi internazionali, ma sono rette dal diritto interno dello Stato in cui hanno la sede.
Le organizzazioni non governative non perseguono scopi di lucro; esse sono prive di personalità giuridica sia sul piano internazionale che su quello interno.
Nel perseguimento degli obiettivi umanitari, sociali e di aiuto allo sviluppo, le ONG collaborano con diversi organismi internazionali e con i singoli governi.
La cooperazione fra la Comunità e le organizzazioni non governative cominciò ad instaurarsi negli anni ’70, attraverso il cofinanziamento di azioni promosse nel campo dell’aiuto allo sviluppo e dell’aiuto umanitario diretto ai paesi in via di sviluppo (v. PVS) e di micro-progetti volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in Europa nei confronti della salvaguardia dei diritti umani (v.).
Tale collaborazione si è andata notevolmente intensificando all’inizio degli anni ’90, in seguito alla presa di coscienza da parte delle istituzioni comunitarie del fondamentale ruolo che queste organizzazioni andavano assumendo in ogni campo dell’attività sociale europea
L’intenzione di procedere ad una consultazione più sistematica con le associazioni nelle questioni inerenti lo sviluppo dei paesi meno favoriti e nell’attuazione della politica sociale (v.) comunitaria si è manifestata per la prima volta in una dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht (v.).
Il nuovo approccio nei rapporti fra la Comunità e le ONG si è pertanto tradotto in una serie di iniziative quali:
— la creazione nel 1995 di un programma di base condiviso dalle ONG che operano nel settore della solidarietà sociale;
— l’istituzione del primo forum europeo della politica sociale, inaugurato nel marzo 1996 allo scopo di favorire un forte dialogo a livello europeo, tenendo conto in modo sistematico delle esperienze e delle opinioni maturate dalle associazioni e dalle fondazioni che si muovono in questo campo;
— la creazione di una nuova linea di bilancio, fissata nel 1997, per agevolare una maggiore complementarità fra le azioni delle ONG e le politiche della Comunità.
La Comunità si è inoltre impegnata ad estendere alle organizzazioni non governative la facoltà di usufruire delle risorse a disposizione nell’ambito di una serie di programmi di finanziamento avviati nel campo dell’aiuto allo sviluppo, come i fondi strutturali (v.), i programmi PHARE (v.), Leonardo (v.) e TACIS (v.).
Tuttavia sussistevano ancora diversi problemi connessi alle attività transnazionali di questo tipo di organizzazioni in ambito europeo. Fra queste, la difficoltà di trovare organizzazioni che perseguissero obiettivi affini in vista dell’elaborazione di progetti comuni, gli ostacoli relativi all’arduo reperimento di informazioni aggiornate sui finanziamenti europei e i problemi causati dalla difficoltà di accedere alle fonti di finanziamento e dai versamenti tardivi da parte della Comunità.
Sulla base di queste considerazioni, la comunicazione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa, resa dalla Commissione nel 1998, è intervenuta nell’intento di individuare i problemi da affrontare e tracciare nuove prospettive nelle relazioni con le ONG.
In merito alla difficoltà di trovare associazioni analoghe con cui collaborare, la Commissione si impegna a favorire l’accesso delle organizzazioni agli strumenti messi in atto dalla Comunità per favorire le imprese alla ricerca di partner europei, in particolare il BC-NET (v.) e l’Europartenariato (v.), adeguandoli alle loro specifiche necessità.
Allo scopo di rendere più agevole la diffusione delle informazioni in questo settore, è stata prevista l’istituzione di un >ufficio per i progetti della società dell’informazione (v.) all’interno della Commissione, mentre il forum inaugurato nel 1996 avrà il compito di coinvolgere le associazioni e le fondazioni nei progetti pilota (v.).
L’accesso ai finanziamenti comunitari sarà infine facilitato attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, attuata a partire dal 2000; la Commissione ha inoltre contemplato la possibilità di creare un fondo speciale diretto a favorire l’attività transnazionale di quelle associazioni che non hanno i mezzi sufficienti per prendere parte a seminari e conferenze.
L’impegno della Comunità nei confronti delle ONG è proseguito con l’adozione del regolamento del 17 luglio 1998, diretto alla definizione delle modalità di gestione da applicare al cofinanziamento con le organizzazioni europee operanti nel campo dello sviluppo.
Il cofinanziamento comunitario può essere concesso sia per azioni aventi come obiettivo il soddisfacimento delle esigenze essenziali delle popolazioni svantaggiate ed il loro sviluppo economico, sia per interventi volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica europea sui problemi dei PVS.
Per quanto riguarda la prima categoria di azioni, sono privilegiate le attività tese alla promozione dei diritti fondamentali delle popolazioni e all’affermazione dei principi democratici, alla protezione dei diritti dell’infanzia e alla difesa delle culture indigene compromesse.
Il regolamento dispone inoltre che per beneficiare del contributo della Comunità le associazioni debbano essere costituite in organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno degli Stati membri ed avere a disposizione risorse economiche di origine europea.
La partecipazione comunitaria non supera generalmente il 50% dei costi totali e può riguardare qualsiasi spesa necessaria alla completa realizzazione delle azioni cofinanziate, comprese le spese amministrative dell’ONG.