OLAF

OLAF [Office pour la Lutte Anti Fraudes - Ufficio per la lotta Antifrodi] Decisione 28 aprile 1999, n. 352/1999/CE/CECA/Euratom; Accordo interistituzionale 25 maggio 1999; Regolamento CE 25 maggio 1999, n. 1073/1999
[internet: www.europa.eu.int/comm/dgs/anti_fraud/index_it.htm]

È uno degli strumenti organizzativi per potenziare la lotta contro le frodi (v.); l’OLAF è subentrato integralmente nelle attribuzioni dell’UCLAF (v.).
L’Ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne, negli Stati membri, al fine di intensificare la lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità. Esso svolge, inoltre, indagini amministrative all’interno delle istituzioni e degli organismi, alla ricerca di fatti gravi connessi con l’esercizio di attività professionali che siano incompatibili con gli obblighi dei funzionari e degli agenti della Comunità, nonché con gli obblighi incombenti ai membri delle istituzioni e degli organi.
Gli altri compiti dell’Ufficio sono:
— apportare il contributo della Commissione alla cooperazione con gli Stati membri in tale materia;
— predisporre la strategia della lotta contro le frodi;
— preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi in esame;
— apprestare le infrastrutture necessarie;
— raccogliere ed utilizzare informazioni;
— prestare assistenza tecnica, in materia di formazione, alle altre istituzioni, organi ed organismi.
Nello svolgimento dei suoi compiti l’Ufficio gode della massima autonomia. Esso è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, in consultazione con il Parlamento Europeo ed il Consiglio. Il direttore, responsabile dello svolgimento delle indagini, è assistito da un Comitato di sorveglianza formato da esperti nella lotta antifrode.