OCM

OCM [Organizzazione Comune di Mercato] art. 33 Trattato CE

Per organizzazione comune di mercato deve intendersi un insieme di norme adottate da organismi comunitari o nazionali che disciplinano i mercati dei prodotti agricoli in vista del raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune (v. PAC).
In particolare spetta all’OCM dare attuazione alle disposizioni in materia di regolamentazione dei prezzi, di sovvenzioni (v.) alla produzione e alla distribuzione dei diversi prodotti, di creazione di sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, nonché rendere operativi i meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione e all’esportazione.
Secondo quanto previsto dall’art. 33 del Trattato CE l’OCM può assumere diverse configurazioni, sostanziandosi in:
— un sistema di regole comuni per una corretta disciplina delle regole di concorrenza, senza quindi dare luogo alla costituzione di una vera e propria struttura organizzativa;
— in un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali di mercato, che operano nello stesso settore agricolo;
— nella creazione di una organizzazione europea del mercato, che svolge un ruolo di direzione e coordinamento delle organizzazioni nazionali.
In ambito comunitario sono state istituite diverse organizzazioni comuni, che disciplinano i diversi prodotti agricoli (riso, frutta etc.). Per lo svolgimento della loro attività ricevono dei finanziamenti da parte del FEOGA (v.).