Occupazione
Occupazione
Prima della realizzazione del mercato unico (v.) tra i vantaggi che quest’ultimo avrebbe apportato veniva spesso indicato anche la crescita dell’occupazione; era, infatti, opinione diffusa che una maggiore apertura dei mercati nazionali ed una sempre più marcata liberalizzazione economica, stimolando la concorrenza, avrebbero inevitabilmente condotto ad un più elevato tasso di crescita e quindi ad un maggiore livello d’occupazione.
Ad oltre cinque anni da quella data tale convincimento si è rivelato solo parzialmente esatto. Se, infatti, vi sono stati notevoli benefici economici dalla creazione del mercato interno, si deve al contrario constatare che dal punto di vista occupazionale non vi sono stati sostanziali miglioramenti, tanto che ora l’elevato tasso di disoccupazione in quasi tutti i paesi europei costituisce il principale problema economico e sociale.
Tutto questo non poteva non avere dei riflessi anche a livello comunitario, dal momento che le politiche comuni ormai incidono considerevolmente su tutto l’assetto economico degli Stati membri. Per questo motivo con il Trattato di Amsterdam (v.) si è provveduto ad aggiungere al Trattato istitutivo di Roma un nuovo titolo dedicato all’occupazione e, all’articolo 2, si è specificato che tra i compiti della Comunità rientra anche quello di “promuovere … un elevato livello di occupazione”. Nel successivo articolo 3, lettera i, si precisa che l’azione della Comunità comporta “la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l’efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione”.
Già da questa affermazione di principi è, però, evidente il limite dell’azione comunitaria, che, secondo le disposizioni del titolo VIII, deve sostanzialmente limitarsi a promuovere il coordinamento delle politiche intraprese da singoli Stati membri; questi ultimi restano comunque i soli titolari dell’avvio di politiche occupazionali, come esplicitamente affermato nell’articolo 127. Alla Comunità spetta unicamente il compito di promuovere la cooperazione e di intraprendere politiche di sostegno e di integrazione alle azioni degli Stati membri.
L’attività di coordinamento passa attraverso un primo esame della situazione occupazionale in Europa svolto dal Consiglio europeo (v.), che adotta le relative conclusioni. Su questa base il >Consiglio dell’Unione europea (v.) elabora, annualmente, gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (v. Orientamenti in materia di occupazione). Tali indicazioni sono adottate con votazione a maggioranza qualificata (v.), previa consultazione del Parlamento, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del Comitato per l’occupazione.
Sempre nell’ambito dell’azione di coordinamento è previsto che il Consiglio dell’Unione riceva annualmente un rapporto da ciascuno Stato membro relativo alla propria politica occupazionale (v. PAN); se lo considera opportuno può rivolgere raccomandazioni deliberando a maggioranza qualificata.
Per quanto riguarda le azioni di sostegno e di integrazione (art. 129) il Consiglio dell’Unione può, deliberando secondo la procedura di codecisione (v.), adottare misure volte a sviluppare gli scambi d’informazione e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota (v.). È comunque esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
L’articolo 130, inoltre, fornisce nuovo impulso al >Comitato per l’occupazione ed il mercato del lavoro (v.).
La necessità di interventi immediati nella lotta alla disoccupazione ha spinto i Capi di Stato e di governo a convocare un summit (v.) straordinario, tenutosi a Lussemburgo nel novembre ’97 (cd. processo di Lussemburgo).
Secondo gli orientamenti generali le azioni volte a promuovere l’occupazione devono seguire le seguenti direttrici:
— migliorare l’occupabilità attraverso il miglioramento della formazione professionale, l’adozione di misure attive di politica del lavoro, un maggiore dialogo con le parti sociali (v.), e una maggiore liberalizzazione del mercato stesso;
— sviluppare l’imprenditorialità. In questo caso si tratta di stimolare la creazione di nuove imprese, incoraggiare lo sfruttamento di nuove tecnologie o innovazioni e semplificare il sistema fiscale soprattutto per chi intende avviare una nuova attività;
— incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei dipendenti. Lo scopo è quello di garantire una maggiore flessibilità al mercato del lavoro attraverso una diversa definizione o una riduzione dell’orario di lavoro, un maggior ricorso al part-time, un ridimensionamento del lavoro straordinario, l’utilizzo di nuove tipologie di contratti di lavoro etc. Per quanto riguarda l’adattabilità delle imprese lo scopo è quello di incoraggiare (anche con incentivi di natura fiscale) la formazione aziendale e migliorare lo sviluppo delle risorse umane;
— rafforzare la parità di trattamento tra uomini e donne (v.).
Un secondo pilastro (il cd. processo di Cardiff) alla politica europea dell’occupazione è stato aggiunto nel corso del Consiglio europeo di Cardiff del 1998. In quell’occasione i capi di Stato e di governo individuarono nella crescita economica un elemento fondamentale per un aumento duraturo dell’occupazione; tuttavia tale crescita doveva essere incoraggiata e favorita attraverso una serie di profonde riforme economiche volte a migliorare la competitività e il funzionamento dei mercati delle merci, dei servizi e dei capitali. In pratica ciò significa eliminare i restanti ostacoli agli scambi tra gli Stati membri, aumentare l’efficienza del settore dei servizi e rendere il contesto economico per le piccole e medie imprese più favorevole alla crescita e all’occupazione.
Il terzo pilastro (il cd. processo di Colonia) della strategia europea sull’occupazione è stato elaborato nel corso del Consiglio europeo tenutosi nella città tedesca il 3-4 giugno 1999 e si concentra sul cd. dialogo macroeconomico. Lo scopo è quello di avviare un forum di consultazione permanente nel quale le parti sociali, i rappresentanti del Consiglio e i responsabili della politica monetaria, con la partecipazione della Commissione, possano scambiare idee su come ritengono possibile realizzare un dosaggio di politiche che promuovano la crescita e l’occupazione senza tuttavia dar vita a fenomeni inflazionistici.
Sempre nel corso del Consiglio europeo di Colonia si è provveduto a dare una cornice unitaria a tutte le strategie europee volte alla promozione dell’occupazione, attraverso l’approvazione del >Patto europeo per l’occupazione (v.).
POLITICA DELL’OCCUPAZIONE
Base giuridica: artt. 125-130 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale per l’occupazione e gli affari sociali
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
Voci collegate: Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, CES, Comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e uomini, Comitato per l’occupazione e il mercato del lavoro, Dialogo sociale, EURES, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Formazione professionale continua, Libera circolazione dei lavoratori, Libera prestazione di servizi, Libro bianco su crescita competitività e occupazione, MISEP, MISSOC, NEC, Orientamenti in materia di occupazione, Osservatorio europeo dell’occupazione, PAN, Part time, Parti sociali, Patti territoriali per l’occupazione, Patto europeo sull’occupazione, Politica dell’istruzione, Politica sociale, Società dell’informazione, SYSDEM, UNICE.
Prima della realizzazione del mercato unico (v.) tra i vantaggi che quest’ultimo avrebbe apportato veniva spesso indicato anche la crescita dell’occupazione; era, infatti, opinione diffusa che una maggiore apertura dei mercati nazionali ed una sempre più marcata liberalizzazione economica, stimolando la concorrenza, avrebbero inevitabilmente condotto ad un più elevato tasso di crescita e quindi ad un maggiore livello d’occupazione.
Ad oltre cinque anni da quella data tale convincimento si è rivelato solo parzialmente esatto. Se, infatti, vi sono stati notevoli benefici economici dalla creazione del mercato interno, si deve al contrario constatare che dal punto di vista occupazionale non vi sono stati sostanziali miglioramenti, tanto che ora l’elevato tasso di disoccupazione in quasi tutti i paesi europei costituisce il principale problema economico e sociale.
Tutto questo non poteva non avere dei riflessi anche a livello comunitario, dal momento che le politiche comuni ormai incidono considerevolmente su tutto l’assetto economico degli Stati membri. Per questo motivo con il Trattato di Amsterdam (v.) si è provveduto ad aggiungere al Trattato istitutivo di Roma un nuovo titolo dedicato all’occupazione e, all’articolo 2, si è specificato che tra i compiti della Comunità rientra anche quello di “promuovere … un elevato livello di occupazione”. Nel successivo articolo 3, lettera i, si precisa che l’azione della Comunità comporta “la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l’efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l’occupazione”.
Già da questa affermazione di principi è, però, evidente il limite dell’azione comunitaria, che, secondo le disposizioni del titolo VIII, deve sostanzialmente limitarsi a promuovere il coordinamento delle politiche intraprese da singoli Stati membri; questi ultimi restano comunque i soli titolari dell’avvio di politiche occupazionali, come esplicitamente affermato nell’articolo 127. Alla Comunità spetta unicamente il compito di promuovere la cooperazione e di intraprendere politiche di sostegno e di integrazione alle azioni degli Stati membri.
L’attività di coordinamento passa attraverso un primo esame della situazione occupazionale in Europa svolto dal Consiglio europeo (v.), che adotta le relative conclusioni. Su questa base il >Consiglio dell’Unione europea (v.) elabora, annualmente, gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (v. Orientamenti in materia di occupazione). Tali indicazioni sono adottate con votazione a maggioranza qualificata (v.), previa consultazione del Parlamento, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle Regioni e del Comitato per l’occupazione.
Sempre nell’ambito dell’azione di coordinamento è previsto che il Consiglio dell’Unione riceva annualmente un rapporto da ciascuno Stato membro relativo alla propria politica occupazionale (v. PAN); se lo considera opportuno può rivolgere raccomandazioni deliberando a maggioranza qualificata.
Per quanto riguarda le azioni di sostegno e di integrazione (art. 129) il Consiglio dell’Unione può, deliberando secondo la procedura di codecisione (v.), adottare misure volte a sviluppare gli scambi d’informazione e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota (v.). È comunque esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
L’articolo 130, inoltre, fornisce nuovo impulso al >Comitato per l’occupazione ed il mercato del lavoro (v.).
La necessità di interventi immediati nella lotta alla disoccupazione ha spinto i Capi di Stato e di governo a convocare un summit (v.) straordinario, tenutosi a Lussemburgo nel novembre ’97 (cd. processo di Lussemburgo).
Secondo gli orientamenti generali le azioni volte a promuovere l’occupazione devono seguire le seguenti direttrici:
— migliorare l’occupabilità attraverso il miglioramento della formazione professionale, l’adozione di misure attive di politica del lavoro, un maggiore dialogo con le parti sociali (v.), e una maggiore liberalizzazione del mercato stesso;
— sviluppare l’imprenditorialità. In questo caso si tratta di stimolare la creazione di nuove imprese, incoraggiare lo sfruttamento di nuove tecnologie o innovazioni e semplificare il sistema fiscale soprattutto per chi intende avviare una nuova attività;
— incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei dipendenti. Lo scopo è quello di garantire una maggiore flessibilità al mercato del lavoro attraverso una diversa definizione o una riduzione dell’orario di lavoro, un maggior ricorso al part-time, un ridimensionamento del lavoro straordinario, l’utilizzo di nuove tipologie di contratti di lavoro etc. Per quanto riguarda l’adattabilità delle imprese lo scopo è quello di incoraggiare (anche con incentivi di natura fiscale) la formazione aziendale e migliorare lo sviluppo delle risorse umane;
— rafforzare la parità di trattamento tra uomini e donne (v.).
Un secondo pilastro (il cd. processo di Cardiff) alla politica europea dell’occupazione è stato aggiunto nel corso del Consiglio europeo di Cardiff del 1998. In quell’occasione i capi di Stato e di governo individuarono nella crescita economica un elemento fondamentale per un aumento duraturo dell’occupazione; tuttavia tale crescita doveva essere incoraggiata e favorita attraverso una serie di profonde riforme economiche volte a migliorare la competitività e il funzionamento dei mercati delle merci, dei servizi e dei capitali. In pratica ciò significa eliminare i restanti ostacoli agli scambi tra gli Stati membri, aumentare l’efficienza del settore dei servizi e rendere il contesto economico per le piccole e medie imprese più favorevole alla crescita e all’occupazione.
Il terzo pilastro (il cd. processo di Colonia) della strategia europea sull’occupazione è stato elaborato nel corso del Consiglio europeo tenutosi nella città tedesca il 3-4 giugno 1999 e si concentra sul cd. dialogo macroeconomico. Lo scopo è quello di avviare un forum di consultazione permanente nel quale le parti sociali, i rappresentanti del Consiglio e i responsabili della politica monetaria, con la partecipazione della Commissione, possano scambiare idee su come ritengono possibile realizzare un dosaggio di politiche che promuovano la crescita e l’occupazione senza tuttavia dar vita a fenomeni inflazionistici.
Sempre nel corso del Consiglio europeo di Colonia si è provveduto a dare una cornice unitaria a tutte le strategie europee volte alla promozione dell’occupazione, attraverso l’approvazione del >Patto europeo per l’occupazione (v.).
POLITICA DELL’OCCUPAZIONE
Base giuridica: artt. 125-130 Trattato CE
Direzione generale responsabile: Direzione generale per l’occupazione e gli affari sociali
Sito Internet:
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
Voci collegate: Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, CES, Comitato consultivo per la parità di opportunità tra donne e uomini, Comitato per l’occupazione e il mercato del lavoro, Dialogo sociale, EURES, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Formazione professionale continua, Libera circolazione dei lavoratori, Libera prestazione di servizi, Libro bianco su crescita competitività e occupazione, MISEP, MISSOC, NEC, Orientamenti in materia di occupazione, Osservatorio europeo dell’occupazione, PAN, Part time, Parti sociali, Patti territoriali per l’occupazione, Patto europeo sull’occupazione, Politica dell’istruzione, Politica sociale, Società dell’informazione, SYSDEM, UNICE.