Notifica

Notifica artt. 83 e 254 Trattato CE

È il mezzo usato dall'ordinamento per portare a conoscenza dei destinatari le decisioni e le direttive che non sono rivolte a tutti gli Stati membri (ovvero che non rientrano nella previsione dei primi due commi dell'articolo 254 del Trattato CE). Una volta notificati, gli atti in questione diventano efficaci ed opponibili ai terzi. Spesso la notifica è accompagnata dalla pubblicazione nella GUCE (v.): questo accade quando il contenuto degli atti suddetti è potenzialmente lesivo degli interessi dei terzi e, in ogni caso, da loro impugnabili davanti alla Corte.
È bene ricordare che di notifica si parla anche in relazione all'onere gravante sulle imprese che intendano essere esentate dalla Commissione ex articolo 81, paragrafo 3, Trattato CE (v. Politica della concorrenza). Infatti, pur essendo vietate, le intese, le pratiche e le decisioni tra imprese possono essere ritenute meritevoli di esenzione, che la Commissione può concedere solo a seguito della notifica dell'operazione. Presupposto indispensabile per la validità della notifica è l'uso di appositi formulari, per garantire un controllo efficace dell'amministrazione ed una semplificazione delle modalità di comunicazione.