Natura 2000
Natura 2000 Direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE; Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE; Decisione 18 dicembre 1996, n. 97/266/CE
[internet: www.europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm]
Nell'ambito della >politica dell'ambiente (v.) comunitaria, si tratta di una rete europea di siti protetti, volta in modo particolare alla tutela degli ambienti naturali e alla conservazione della flora e della fauna.
Il progetto di costituire la rete Natura 2000 nasce con l'approvazione della cd. direttiva habitat (dir. 92/43/CEE), che fornisce una definizione dei siti da tutelare, vale a dire quei tipi di habitat la cui area di distribuzione naturale è molto ridotta o gravemente diminuita sul territorio comunitario come torbiere, brughiere, dune, habitat costieri o di acque dolci. La stessa direttiva individua più di 200 specie animali e circa 500 specie vegetali il cui ambiente di vita occorre tutelare (allegati I e II della citata direttiva). Al progetto di Natura 2000 è stata associata anche la speciale tutela accordata dalla cd. direttiva uccelli (dir.79/409/CEE) alle specie volatili.
La procedura per l'individuazione dei siti da includere nella rete si articola in tre fasi:
— ciascuno Stato membro procede ad un'accurata valutazione scientifica e propone una lista di siti che provvede a trasmettere alla Commissione;
— quest'ultima, avvalendosi anche della consulenza dell'>Agenzia europea per l'ambiente (v.) e in collaborazione con gli Stati membri, provvede all'individuazione dei siti di rilevante interesse comunitario. Nell'elenco possono essere inseriti anche siti inizialmente non indicati dai singoli Stati. La decisione finale sull'inclusione nella rete spetta al Consiglio;
— dopo la decisione finale gli Stati membri sono tenuti a designare (entro un termine di sei anni o comunque entro il 2004) il sito come zona speciale di conservazione (ZSC) e provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione e la gestione dell'area designata.
I siti per la tutela degli habitat delle specie di uccelli sono, invece, direttamente scelti dagli Stati membri e immessi automaticamente nella rete Natura 2000.
Le spese per le misure adottate per la conservazione e la tutela dei siti che fanno parte della rete possono essere cofinanziate dalla Comunità europea, in particolare nell'ambito del programma LIFE (v.), sottosezione natura.
[internet: www.europa.eu.int/comm/environment/nature/natura.htm]
Nell'ambito della >politica dell'ambiente (v.) comunitaria, si tratta di una rete europea di siti protetti, volta in modo particolare alla tutela degli ambienti naturali e alla conservazione della flora e della fauna.
Il progetto di costituire la rete Natura 2000 nasce con l'approvazione della cd. direttiva habitat (dir. 92/43/CEE), che fornisce una definizione dei siti da tutelare, vale a dire quei tipi di habitat la cui area di distribuzione naturale è molto ridotta o gravemente diminuita sul territorio comunitario come torbiere, brughiere, dune, habitat costieri o di acque dolci. La stessa direttiva individua più di 200 specie animali e circa 500 specie vegetali il cui ambiente di vita occorre tutelare (allegati I e II della citata direttiva). Al progetto di Natura 2000 è stata associata anche la speciale tutela accordata dalla cd. direttiva uccelli (dir.79/409/CEE) alle specie volatili.
La procedura per l'individuazione dei siti da includere nella rete si articola in tre fasi:
— ciascuno Stato membro procede ad un'accurata valutazione scientifica e propone una lista di siti che provvede a trasmettere alla Commissione;
— quest'ultima, avvalendosi anche della consulenza dell'>Agenzia europea per l'ambiente (v.) e in collaborazione con gli Stati membri, provvede all'individuazione dei siti di rilevante interesse comunitario. Nell'elenco possono essere inseriti anche siti inizialmente non indicati dai singoli Stati. La decisione finale sull'inclusione nella rete spetta al Consiglio;
— dopo la decisione finale gli Stati membri sono tenuti a designare (entro un termine di sei anni o comunque entro il 2004) il sito come zona speciale di conservazione (ZSC) e provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione e la gestione dell'area designata.
I siti per la tutela degli habitat delle specie di uccelli sono, invece, direttamente scelti dagli Stati membri e immessi automaticamente nella rete Natura 2000.
Le spese per le misure adottate per la conservazione e la tutela dei siti che fanno parte della rete possono essere cofinanziate dalla Comunità europea, in particolare nell'ambito del programma LIFE (v.), sottosezione natura.