Mutuo riconoscimento dei titoli di studio

Mutuo riconoscimento dei titoli di studio Direttiva 21 dicembre 1988, n. 88/48/CEE; Direttiva 18 giugno 1992, n. 92/51/CEE
[internet: www.europa.eu.int/en/comm/dg22/recognition/index.html]

A differenza degli altri settori economici, dove gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori erano dovuti soprattutto a divieti e restrizioni nazionali, nel campo delle libere professioni il vero ostacolo alla possibilità di un effettivo esercizio del diritto di stabilimento (v.) e della libera prestazione di servizi (v.) era legato alla non equivalenza dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguite nei diversi Stati membri.
Per un’armonizzazione del settore le istituzioni comunitarie hanno pertanto dovuto procedere all’emanazione di diverse direttive, con le quali venivano dettati i principi generali per il mutuo riconoscimento dei titoli di studio. Tuttavia per l’esercizio di alcune professioni tali provvedimenti sono risultati insufficienti a garantire una effettiva libertà di circolazione ai professionisti del settore, ragion per cui si è reso necessario emanare disposizioni particolari per questi settori.
Per quanto riguarda invece il sistema generale di mutuo riconoscimento dei titoli di studio esso è incentrato su due direttive:
— la direttiva n. 89/48 (nota anche come bac + 3) con la quale si è proceduto al riconoscimento dei titoli che sanzionano una formazione professionale di almeno tre anni, che abiliti all’esercizio di una determinata professione, compiuta in un’università o in un istituto di istruzione superiore.
Tuttavia, data la mancanza di uniformità in ambito comunitario per l’esercizio di determinate professioni, il riconoscimento può essere subordinato a specifiche condizioni:
a) quando la formazione professionale tra due Stati prevede un periodo di differenza superiore ad un anno può essere richiesta una comprovata esperienza professionale atta a compensare tale differenza;
b) qualora vi siano notevoli difformità fra le materie insegnate in uno Stato rispetto ad un altro, è necessario il superamento di una prova attitudinale o l’effettuazione di un tirocinio di adattamento.
L’Italia ha dato attuazione a tale direttiva con il D.Lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992;
— la direttiva 92/51 (nota anche come bac + 2) con la quale sono stati estesi i medesimi principi anche ai diplomi d’istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale compresa fra uno e tre anni (in Italia tale direttiva è stata recepita con D.Lgs. 2-5-1994 n. 319). Anche in questo caso sono previsti meccanismi compensativi.
Una riforma della disciplina del mutuo riconoscimento dei titoli di studio è attualmente all’esame delle istituzioni comunitarie. La proposta, contenente modifiche alla direttiva 89/48 per facilitare e rendere più trasparente il meccanismo di riconoscimento dei titoli di studio, prevede l’introduzione del concetto di formazione regolamentata: lo Stato che ospita il professionista, al momento dell’esame dei titoli e delle esperienze professionali di quest’ultimo, sarà obbligato a tener conto della formazione che ha acquisito nel paese d’origine, anche se lo Stato non rilascia un titolo corrispondente, e dei titoli acquisiti nei paesi extracomunitari.
Gli Stati membri, inoltre, sono soggetti ad obblighi informativi nei confronti della Commissione su modalità, tempi e criteri di valutazione delle misure di compensazione (test e tirocini), informazioni che successivamente devono essere messe a disposizione del pubblico.
Per scoraggiare l’uso delle misure di compensazione, il Parlamento ha anche proposto che lo Stato ospitante verifichi la corrispondenza tra le qualifiche e le conoscenze del professionista con le competenze previste dall’ordinamento nazionale; qualora vi sia equivalenza, il riconoscimento deve essere concesso.