Mozione di censura

Mozione di censura art. 201 Trattato CE; art. 34 Regolamento interno Parlamento europeo

Provvedimento con il quale il Parlamento esprime il proprio parere negativo sull’operato della Commissione. Essa può essere adottata dal Parlamento non prima che siano trascorsi tre giorni dal deposito della mozione: la stessa si considera approvata quando abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresentano la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo.
In conseguenza dell’adozione del provvedimento, i membri della Commissione saranno tenuti a dimettersi. È da notare che i membri della Commissione nominati per sostituire quelli “sfiduciati” durano in carica non cinque anni (termine normale), ma fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei Commissari dimissionari. Tale previsione ha lo scopo di non sfalsare la durata in carica della Commissione e del Parlamento, che con il Trattato di Maastricht sono state volutamente equiparate.