Motivazione degli atti comunitari

Motivazione degli atti comunitari art. 253 Trattato CE; art. 15 Trattato CECA

Requisito formale necessario per l’emanazione di tutti gli atti vincolanti (v.) comunitari. In mancanza di tale requisito, l’atto sarebbe viziato e potrebbe essere dichiarato nullo in base all’art. 231 Trattato CE.
La motivazione deve indicare la base giuridica dell’atto, cioè le norme comunitarie che ne consentono l’emanazione: in questo modo si facilita l’individuazione di eventuali vizi di legittimità, di cruciale importanza soprattutto per gli atti di portata individuale quali le decisioni (v.), e si permette alla Corte di Giustizia di esercitare il suo sindacato.
La Corte ha valutato con una certa larghezza questo requisito, nel senso che ha negato la necessità di una motivazione espressa. Nella sentenza del 23 febbraio 1978, C. 92/77, An Bord Bainne Cooperative c. Ministro dell’agricultura, infatti, ha sancito l’ammissibilità della motivazione implicita, cioè una motivazione che può risultare “… non soltanto dal suo testo, ma altresì dall’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione”.