Monopolio nazionale
Monopolio nazionale art. 31 Trattato CE
Regime che assicura allo Stato, in esclusiva, lo svolgimento di una o più attività commerciali. La Corte di Giustizia nella sentenza Sacchi del 20 aprile 1974, causa 155/73, ha sottolineato che la qualifica di “commerciale” si riferisce solo ai monopoli che riguardano la vendita e non anche la produzione di beni; sono esclusi i servizi a meno che un monopolio di servizi discrimini indirettamente merci locali e merci importate. In base all’art. 31 del Trattato CE, gli Stati membri riordinano progressivamente i loro monopoli a carattere commerciale al fine di escludere, per quanto riguarda la possibilità di approvviggionamento e di smercio, qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri. Al riguardo la Corte ha dichiarato (nella sentenza Housen del 13 marzo 1979, causa 91/78, e nella sentenza del 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione c. Italia) che il trattato non vieta l’istituzione di qualsiasi monopolio nazionale, ma solo quelli di carattere commerciale nei limiti in cui possono produrre discriminazioni sociali. Durante il periodo necessario al “riordino” su citato, la Commissione, che deve raccomandare le modalità e il ritmo di tale operazione, può autorizzare gli Stati che hanno diversi regimi di monopolio ad adottare misure di salvaguardia e protezione (v.).
Regime che assicura allo Stato, in esclusiva, lo svolgimento di una o più attività commerciali. La Corte di Giustizia nella sentenza Sacchi del 20 aprile 1974, causa 155/73, ha sottolineato che la qualifica di “commerciale” si riferisce solo ai monopoli che riguardano la vendita e non anche la produzione di beni; sono esclusi i servizi a meno che un monopolio di servizi discrimini indirettamente merci locali e merci importate. In base all’art. 31 del Trattato CE, gli Stati membri riordinano progressivamente i loro monopoli a carattere commerciale al fine di escludere, per quanto riguarda la possibilità di approvviggionamento e di smercio, qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri. Al riguardo la Corte ha dichiarato (nella sentenza Housen del 13 marzo 1979, causa 91/78, e nella sentenza del 7 giugno 1983, causa 78/82, Commissione c. Italia) che il trattato non vieta l’istituzione di qualsiasi monopolio nazionale, ma solo quelli di carattere commerciale nei limiti in cui possono produrre discriminazioni sociali. Durante il periodo necessario al “riordino” su citato, la Commissione, che deve raccomandare le modalità e il ritmo di tale operazione, può autorizzare gli Stati che hanno diversi regimi di monopolio ad adottare misure di salvaguardia e protezione (v.).