Misure di salvaguardia e protezione

Misure di salvaguardia e protezione

Sono decisioni (v.) adottate dalla Commissione attraverso cui viene legittimata una deroga alle disposizioni dei trattati.
In tali casi la Commissione può, mediante un’approvazione ammettere la prosecuzione di efficacia di un provvedimento adottato da uno Stato membro unilateralmente e in via provvisoria, ovvero mediante una autorizzazione rendere possibile l’emanazione di un provvedimento da parte di uno Stato membro; in entrambi i casi si tratta di provvedimenti dei singoli Stati che contrastano chiaramente con gli obblighi comunitari.
La ratio di tali clausole consiste nella circostanza che mentre per il diritto internazionale gli Stati, per far fronte a situazioni di particolare gravità e urgenza, possono unilateralmente sottrarsi ai propri obblighi, nell’ambito del diritto comunitario (v.) gli stessi possono farlo solo dietro controllo e procedimento autorizzativo della Commissione.
Questo potere di controllo attribuito alla stessa rappresenta una limitazione delle prerogative statali; esso è particolarmente efficace, se si considera il potere spettante alla stessa Commissione di presentare ricorso per infrazioni davanti alla Corte di Giustizia nel caso in cui riscontri delle irregolarità.