Minoranza di blocco

Minoranza di blocco

Nell’ambito delle procedure di votazione adottate dal >Consiglio dell’Unione europea (v.) è così denominata la somma dei voti contrari che, pur rappresentando una minoranza in seno all’istituzione, può bloccare l’adozione di qualunque atto.
Gli atti del Consiglio sono, infatti, spesso adottati con una maggioranza qualificata (v.) di 62 voti su 87; per bloccare qualunque votazione è quindi sufficiente raggiungere 26 voti contrari, che costituisce appunto la minoranza di blocco.
La questione della ponderazione dei voti (v.) in seno al Consiglio è esplosa nel corso dell’ultimo allargamento della Comunità che ha portato il numero degli Stati membri a 15. Dopo lunghe e laboriose trattative il problema è stato momentaneamente risolto con il cd. compromesso di Ioannina (v.).
Ma quando la Comunità europea accetterà le richieste di adesione (v.) di altri Stati, soprattutto in vista dell’allargamento ai paesi dell’Europa orientale, la questione della minoranza di blocco sarà nuovamente oggetto di discussione. Nemmeno la Conferenza intergovernativa del 1996, pur riconoscendo la necessità di apportare delle modifiche al sistema di ponderazione dei voti adottato in seno al Consiglio, è riuscita a trovare una soluzione definitiva al problema. Essa ha solo auspicato la convocazione di una nuova conferenza intergovernativa che si occupi della questione almeno un anno prima che il numero degli Stati membri giunga a venti.
A riguardo, il Protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione Europea allegato al Trattato di Amsterdam (v.), ha previsto che entro la data dell’entrata in vigore del primo allargamento dovrà essere stabilita una nuova ponderazione di voti o un sistema di duplice maggioranza (v.) accettato da tutti gli Stati membri.