Metodo intergovernativo
Metodo intergovernativo
Espressione con la quale si definisce il sistema di funzionamento istituzionale proprio del secondo e del terzo pilastro dell’Unione europea (v. >Pilastri dell’Unione europea).
La reticenza di molti Stati a delegare competenze da sempre considerate di esclusiva competenza interna ad un organo sovranazionale ha difatti indotto gli estensori del Trattato di Maastricht (v.) ad escludere la PESC (v.) e la CGAI (v.) dal quadro istituzionale della Comunità. Esse sono pertanto perseguite mediante una collaborazione a livello intergovernativo (v. Cooperazione intergovernativa) anche se la loro gestione viene comunque affidata agli stessi organi comunitari.
Tutti i meccanismi istituzionali tipici delle Comunità europee e tutti gli atti giuridici previsti dai trattati istitutivi non possono essere adottati per le materie disciplinate esclusivamente dalla cooperazione intergovernativa; in sintesi ciò vuol dire che per questi settori non trova applicazione il metodo comunitario (v.). In questi casi lo strumento principale di cooperazione rimane la convenzione internazionale, l’unico che effettivamente risulta vincolante per gli Stati membri, vista anche la scarsa incidenza degli altri strumenti contemplati (v. Azione comune; Strategia comune; Posizione comune; Cooperazione sistematica).
Tuttavia i trattati istitutivi prevedono anche la possibile comunitarizzazione (v.) delle materie disciplinate nell’ambito della cooperazione intergovernativa. Con il meccanismo della cd. passerella comunitaria (v.) settori attualmente disciplinati unicamente dalla cooperazione tra gli Stati possono essere trasferiti al pilastro comunitario, applicandosi in tal caso le procedure tipiche delle Comunità. Tale facoltà è stata già utilizzata nel corso della stesura del Trattato di Amsterdam (v.) con il quale si è proceduto ad una comunitarizzazione delle politiche nel campo dell’immigrazione, dell’asilo, dei visti e altre politiche connesse.
Espressione con la quale si definisce il sistema di funzionamento istituzionale proprio del secondo e del terzo pilastro dell’Unione europea (v. >Pilastri dell’Unione europea).
La reticenza di molti Stati a delegare competenze da sempre considerate di esclusiva competenza interna ad un organo sovranazionale ha difatti indotto gli estensori del Trattato di Maastricht (v.) ad escludere la PESC (v.) e la CGAI (v.) dal quadro istituzionale della Comunità. Esse sono pertanto perseguite mediante una collaborazione a livello intergovernativo (v. Cooperazione intergovernativa) anche se la loro gestione viene comunque affidata agli stessi organi comunitari.
Tutti i meccanismi istituzionali tipici delle Comunità europee e tutti gli atti giuridici previsti dai trattati istitutivi non possono essere adottati per le materie disciplinate esclusivamente dalla cooperazione intergovernativa; in sintesi ciò vuol dire che per questi settori non trova applicazione il metodo comunitario (v.). In questi casi lo strumento principale di cooperazione rimane la convenzione internazionale, l’unico che effettivamente risulta vincolante per gli Stati membri, vista anche la scarsa incidenza degli altri strumenti contemplati (v. Azione comune; Strategia comune; Posizione comune; Cooperazione sistematica).
Tuttavia i trattati istitutivi prevedono anche la possibile comunitarizzazione (v.) delle materie disciplinate nell’ambito della cooperazione intergovernativa. Con il meccanismo della cd. passerella comunitaria (v.) settori attualmente disciplinati unicamente dalla cooperazione tra gli Stati possono essere trasferiti al pilastro comunitario, applicandosi in tal caso le procedure tipiche delle Comunità. Tale facoltà è stata già utilizzata nel corso della stesura del Trattato di Amsterdam (v.) con il quale si è proceduto ad una comunitarizzazione delle politiche nel campo dell’immigrazione, dell’asilo, dei visti e altre politiche connesse.