Merce

Merce

La nozione di merce, rilevante ai fini della disciplina della libera circolazione delle merci (v), è molto ampia, e comprende in linea generale tutti i prodotti valutabili in denaro ed idonei, quindi, ad essere oggetto di una transazione commerciale (sentenza CGCE del 10 dicembre 1968, Commissione c. Italia, in causa 7/68).
La definizione, di natura giurisprudenziale, ricomprende tutti gli oggetti di interesse artistico, archeologico e culturale, purché valutabili in denaro; le monete che non hanno corso legale (quelle che hanno corso legale sono considerate mezzi di pagamento); prodotti che incorporano opere dell’ingegno o artistiche (dischi, videocassette); prodotti rilevanti per l’economia (petrolio, energia elettrica); sostanze stupefacenti; rifiuti riciclabili; prodotti agricoli e della pesca, salvo quando soggiacciono al regime diverso previsto dalla PAC (v.). Restano fuori dalla nozione di merce, i prodotti che riguardano la sicurezza (armi, munizioni, materiale bellico), che sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 296 del Trattato CE e sono inseriti in un apposito elenco del Consiglio del 15 aprile 1958.