Mercato comune bancario

Mercato comune bancario

Normativa comunitaria tendente ad armonizzare le diverse strutture bancarie europee.
Tale complesso di norme poggia su una serie di direttive:
— con la direttiva 73/183/CEE furono poste le basi per la realizzazione di un mercato comune bancario cercando di dar vita a regole comuni per l’esercizio dell’attività creditizia in uno stesso paese, da parte di aziende di credito aventi sede in altri Stati comunitari;
— con la direttiva 77/780/CEE furono poste le fondamenta per una disciplina uniforme in merito all’accesso ed all’esercizio dell’attività bancaria in ogni Stato membro;
— con la direttiva 83/350/CEE, in tema di vigilanza sui gruppi bancari legati da rapporti di partecipazione attraverso il consolidamento delle situazioni finanziarie, è stato introdotto il principio del controllo esclusivo su di una banca operante in più Stati membri da parte delle autorità monetarie del paese di provenienza della banca (v. Home country control);
— con la direttiva 86/635/CEE è stata prevista la standardizzazione dei bilanci delle stesse, in modo da far sì che le banche rivelino tutte le informazioni necessarie all’autorità di vigilanza competente;
— con la direttiva 89/646/CEE si è dato vita ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, che è il mezzo più efficace per la realizzazione del mercato comune bancario. Tale direttiva stabilisce che dal 1° gennaio 1993 ogni istituto di credito comunitario è libero di espletare le sue funzioni senza che sia necessaria un’apposita autorizzazione, sottoponendosi alla legislazione del paese di provenienza ed alla vigilanza delle autorità dove si trova la sede centrale;
— la direttiva 92/30/CEE (che ha sostituito interamente la direttiva 83/350/CEE) è stato potenziato il controllo dei gruppi creditizi. In questa direzione il controllo è stato esteso ai gruppi la cui impresa madre sia una società a partecipazione finanziaria (mentre in precedenza la vigilanza su base consolidata era limitata a gruppi capeggiati da un ente creditizio);
— con la direttiva 92/121/CEE sono state individuate le soglie oltre le quali gli enti creditizi non possono concedere fidi;
— con la direttiva 94/19/CE si è tentato di armonizzare i sistemi approntati dai vari paesi per tutelare i risparmiatori da eventuali dissesti bancari;
— con la direttiva 97/5/CE si è proceduto ad un’armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti i bonifici transfrontalieri.