Mercato comune

Mercato comune artt. 2 e 3 Trattato CE

Espressione che indica uno spazio economico uniforme all’interno del quale è assicurata la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali (v. Quattro libertà), ma che conserva le frontiere doganali interne.
L’istituzione di un mercato comune rappresenta la prima tappa dell’integrazione economica europea delineata nella Conferenza di Messina (v.) del giugno 1955 e che si è poi concretizzata con la firma del Trattato di Roma (v.). Gli artt. 2 e 3 del Trattato CE, infatti, sebbene non definiscono esplicitamente l’espressione mercato comune, enunciano gli obiettivi e gli strumenti idonei per la sua realizzazione:
— l’abolizione delle barriere (doganali e non) che si frappongono all’esercizio delle predette libertà;
— l’abolizione delle barriere derivanti da pratiche restrittive di ripartizione e di sfruttamento dei mercati, poste in essere dalle imprese (regole di concorrenza);
— l’attuazione di politiche comuni in vari settori dell’attività economica;
— l’adozione di nuove politiche in settori emergenti (ambiente, energia, cultura, protezione del consumatore, nuove tecnologie etc.).
Il concetto è stato poi sostituito, dall’Atto unico europeo, con quello più ampio di mercato interno (v.).