Mediatore europeo
Mediatore europeo art. 195 Trattato CE; Decisione 9 marzo 1994, n. 262/94/CE/CECA/EURATOM; Disposizioni di esecuzione 16 ottobre 1997
[1 Avenue du Président Robert Schuman, B.P. 403, F-67001, Strasburgo; tel.: (33) 388174001; fax: (33) 388179062 - internet:http://www.euro-ombudsman.eu.int/]
Figura introdotta con il Trattato di Maastricht (v.), il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo (v.) per la durata della legislatura e dispone di un mandato rinnovabile. Egli esercita le sue funzioni in piena indipendenza; per tutta la durata del suo mandato non può esercitare alcuna altra attività professionale.
Il mediatore è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che, rispettivamente, risieda o abbia sede in uno Stato membro, e di qualsiasi cittadino dell’Unione, riguardanti i casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari, salvo comunque l’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.
Si parla di cattiva amministrazione quando un’istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima (ad esempio vi sono irregolarità amministrative, iniquità, discriminazioni, abuso di potere, carenza o rifiuto di fornire informazioni, ritardi ingiustificati etc.)
La denuncia può essere presentata al mediatore in una qualunque delle lingue ufficiali (v.) dell’Unione, indicando chiaramente le proprie generalità, l’istituzione o l’organo contro il quale si intende procedere ed i motivi che inducono a farlo. La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Non è necessario che il denunciante sia stato personalmente vittima del caso di cattiva amministrazione segnalato, anche se è fondamentale che vi sia stato un precedente interpello dell’istituzione interessata.
La denuncia può essere inoltrata tramite semplice lettere o utilizzando il formulario predisposto dal mediatore (vedi pagina seguente).
Di propria iniziativa, ovvero sulla base delle denunce presentategli direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, il mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, ne investe l’autorità interessata che, entro 3 mesi, dovrà pronunciarsi con un parere. Egli trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo ed all’istituzione interessata, mentre la persona che ha sporto denuncia viene informata dei risultati dell’indagine; annualmente inoltre presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle sue indagini.
La disposizione relativa alla nomina del Mediatore ha trovato la sua prima applicazione nel mese di luglio del 1995 con la designazione da parte del Parlamento del finlandese Jacob Sodermann, riconfermato nel 1999.
[1 Avenue du Président Robert Schuman, B.P. 403, F-67001, Strasburgo; tel.: (33) 388174001; fax: (33) 388179062 - internet:http://www.euro-ombudsman.eu.int/]
Figura introdotta con il Trattato di Maastricht (v.), il mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo (v.) per la durata della legislatura e dispone di un mandato rinnovabile. Egli esercita le sue funzioni in piena indipendenza; per tutta la durata del suo mandato non può esercitare alcuna altra attività professionale.
Il mediatore è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che, rispettivamente, risieda o abbia sede in uno Stato membro, e di qualsiasi cittadino dell’Unione, riguardanti i casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari, salvo comunque l’esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.
Si parla di cattiva amministrazione quando un’istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima (ad esempio vi sono irregolarità amministrative, iniquità, discriminazioni, abuso di potere, carenza o rifiuto di fornire informazioni, ritardi ingiustificati etc.)
La denuncia può essere presentata al mediatore in una qualunque delle lingue ufficiali (v.) dell’Unione, indicando chiaramente le proprie generalità, l’istituzione o l’organo contro il quale si intende procedere ed i motivi che inducono a farlo. La denuncia deve essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Non è necessario che il denunciante sia stato personalmente vittima del caso di cattiva amministrazione segnalato, anche se è fondamentale che vi sia stato un precedente interpello dell’istituzione interessata.
La denuncia può essere inoltrata tramite semplice lettere o utilizzando il formulario predisposto dal mediatore (vedi pagina seguente).
Di propria iniziativa, ovvero sulla base delle denunce presentategli direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, il mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, ne investe l’autorità interessata che, entro 3 mesi, dovrà pronunciarsi con un parere. Egli trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo ed all’istituzione interessata, mentre la persona che ha sporto denuncia viene informata dei risultati dell’indagine; annualmente inoltre presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle sue indagini.
La disposizione relativa alla nomina del Mediatore ha trovato la sua prima applicazione nel mese di luglio del 1995 con la designazione da parte del Parlamento del finlandese Jacob Sodermann, riconfermato nel 1999.