Maggioranza semplice

Maggioranza semplice art. 205 Trattato CE

Si ha maggioranza semplice quando si raggiunge almeno la metà più uno dei votanti.
La votazione a maggioranza semplice dei componenti il >Consiglio dell’Unione europea (v.) costituisce la regola per le deliberazioni di quest’organo secondo quanto stabilito dal 1° paragrafo dell’art. 205: se non altrimenti indicato nel trattato questa istituzione adotta la procedura della maggioranza semplice.
In realtà le materie in cui il Consiglio può votare a maggioranza semplice sono estremamente limitate in quanto il trattato (almeno per le politiche più importanti) prevede quasi sempre procedure diverse, in primis quella a maggioranza qualificata (v.).