Maggioranza qualificata

Maggioranza qualificata art. 205 Trattato CE

Nell’ambito del >Consiglio dell’Unione europea (v.) si ha votazione a maggioranza qualificata allorché è necessario un certo numero di voti per l’adozione di un atto. I voti di ciascuno Stato membro non hanno però uguale peso, perché le votazioni avvengono con il sistema del voto ponderato, che attribuisce un valore diverso a ciascuno Stato, a seconda della sua importanza demografica e politica all’interno della Comunità (v. Ponderazione dei voti).
In dettaglio, viene attribuito un numero di voti più alto ai paesi maggiori (Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) e, proporzionalmente, un numero inferiore agli altri paesi (vedi tabella alla voce Ponderazione dei voti)
Quando la delibera che il Consiglio deve votare è presa su proposta della Commissione, è sufficiente una maggioranza qualificata (62 voti) dei voti espressi, indipendentemente dal numero di Stati che hanno votato a favore.
Quando invece si tratta di votare una delibera per la quale non c’è stata la proposta della Commissione, il che può avvenire in alcuni casi previsti dal trattato, i (62) voti che servono a raggiungere la maggioranza qualificata devono provenire da almeno dieci Stati membri; la ratio di tale norma è quella di tutelare gli Stati minori.
Il Trattato di Maastricht (v.) ha talvolta previsto delle diverse maggioranze per l’adozione degli atti, come ad esempio l’art. 104, par. 13 che impone una maggioranza di due terzi.
Con il Trattato di Amsterdam (v.) si è proceduto ad estendere il campo delle decisioni per le quali è sufficiente la maggioranza qualificata, individuando nuovi settori in cui si ricorre a questo sistema di votazione.
Il processo decisionale sarà in questo modo facilitato, mentre l’unanimità (v.) resterà la regola per i problemi legati agli assenti istituzionali o per materie particolarmente critiche come quella fiscale.