Lotta contro il riciclaggio di denaro

Lotta contro il riciclaggio di denaro art. 30 Trattato sull’Unione europea; Direttiva 10 giugno 1991, n. 91/308/CEE; Azione comune 3 dicembre 1998, n. 98/699/GAI

Il coinvolgimento della Comunità in tema di lotta al riciclaggio di denaro frutto di attività illecite ha cominciato ad emergere all’inizio degli anni ‘90, con la progressiva realizzazione della libera circolazione dei capitali (v.) e alla conseguente presa di coscienza della necessità di perseguire una politica criminale comune al fine di impedire che il completamento del mercato unico (v.) potesse compromettere la sicurezza dei cittadini degli Stati membri.
Muovendo dalla constatazione che uno dei metodi più efficaci per combattere la criminalità in ogni sua forma consiste nel privare i criminali dei proventi dei reati, l’8 novembre 1990 gli Stati membri del >Consiglio d’Europa (v.) hanno firmato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
Il documento prevede che gli Stati che aderiscono alla Convenzione si impegnino a prendere tutte le misure necessarie a procedere alla confisca di beni e di strumenti provenienti da reati di riciclaggio, nonché all’adozione delle misure legislative atte a consentire l’impiego di speciali tecniche di investigazione che possano agevolare l’identificazione e il ritrovamento dei proventi. Gli Stati sono inoltre tenuti a collaborare fornendo tutte le informazioni relative all’esistenza, all’ubicazione, alla natura, allo stato giuridico e al valore dei beni suscettibili di confisca.
La prima iniziativa di stampo propriamente comunitario in tema di lotta al riciclaggio di denaro, risale tuttavia all’adozione da parte del Consiglio della direttiva 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Allo scopo di evitare che coloro che procedono al riciclaggio possano avvantaggiarsi dell’anonimato per svolgere le proprie attività criminose, gli Stati membri ritengono necessario che gli enti creditizi e finanziari procedano all’identificazione dei clienti che eseguono operazioni che superino l’importo di 15.000 euro, nonché di coloro i quali effettuino operazioni di valore inferiore, laddove sussista comunque il sospetto di riciclaggio.
Le informazioni fornite dagli enti creditizi e finanziari devono essere inviate alle autorità incaricate della lotta al riciclaggio dello Stato membro in cui è situato l’ente creditizio in questione, e non possono essere utilizzate per scopi che esulano dalla lotta al riciclaggio; gli enti creditizi e finanziari sono inoltre tenuti ad instaurare efficaci procedure di controllo interno tese ad impedire il compimento di azioni legate al riciclaggio.
Nell’ambito del Piano d’azione contro la criminalità organizzata (v. Lotta contro la criminalità organizzata) varato il 28 aprile 1997 il Consiglio e la Commissione sono state invitate ad avanzare proposte tese a sviluppare ulteriormente la normativa in tema di confisca dei proventi di reato e relativo riciclaggio. Ciò attraverso l’istituzione di speciali procedure miranti a facilitare l’individuazione e il sequestro dei proventi di reato, la previsione di sanzioni dissuasive a carico di chi non rispetta l’obbligo di rendere note le operazioni finanziarie sospette e l’impiego di strumenti monetari elettronici e di Internet per facilitare la lotta al riciclaggio.
Le operazioni di riciclaggio, però, sono quasi sempre attività che implicano movimenti di denaro a livello transnazionale, con passaggi estremamente rapidi di capitali da un paese all’altro. In questo contesto è quindi essenziale che tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie vi sia la massima collaborazione ed un continuo scambio di informazioni. Ed è proprio questo l’obiettivo cui tende l’azione comune n. 98/699/GAI che, oltre a prevedere una posizione comune degli Stati dell’Unione per quanto riguarda l’interpretazione della Convenzione del 1990, introduce meccanismi volti a rendere più spedite le richieste di altri Stati membri relative all’individuazione, al rintracciamento, al congelamento o al sequestro e alla confisca di beni oggetto di attività di riciclaggio. In questo contesto sono previste anche attività formative per gli organi inquirenti, nonché l’obbligo per ciascuno Stato membro di elaborare una guida che indichi in che modo sia possibile ottenere informazioni e precisi il tipo di assistenza che può essere fornita ai fini della lotta al riciclaggio; tali guide saranno successivamente trasmesse agli altri Stati membri, alla rete giudiziaria europea (v.) e all’Europol (v.).