Lotta contro il razzismo e la xenofobia
Lotta contro il razzismo e la xenofobia art. 29 Trattato sull’Unione europea; Dichiarazione comune 11 giugno 1986; Azione comune 15 luglio 1996 n. 96/443/GAI
La crescente diffusione dei fenomeni di intolleranza razziale ha spinto i paesi della Comunità ad elaborare una strategia comune in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
L’intenzione di procedere ad una cooperazione in questo settore emerse per la prima volta nel corso del Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994, in risposta ad una serie di episodi di violenza a sfondo xenofobo verificatesi a seguito del considerevole aumento di immigrati provenienti dai paesi dell’Europa centro orientale. Fu così istituita un’apposita Commissione consultiva, con il compito di assistere le istituzioni europee negli sforzi intrapresi contro i fenomeni razzisti e xenofobi.
I rapporti della Commissione furono oggetto del dibattito che si svolse in occasione dei Consigli europei di Cannes e di Firenze nel giugno del ’95 e nel giugno del ’96.
Tali discussioni condussero all’elaborazione di un’azione comune, adottata il 15 luglio 1996. Con questo provvedimento ciascuno Stato membro si impegna a garantire una concreta cooperazione giudiziaria all’interno della Comunità relativamente ai reati di stampo razzista, nonché a far sì che tali condotte siano passibili di sanzioni penali.
Fra i comportamenti perseguibili sono inclusi l’istigazione pubblica alla discriminazione e all’odio razziale, l’apologia pubblica della violazione dei diritti dell’uomo a fini razzisti e xenofobi e la partecipazione a gruppi e organizzazioni che perseguono la discriminazione e l’odio razziale, religioso ed etnico. E’ previsto inoltre che gli Stati membri possano presentare proposte per l’attuazione dell’azione comune.
Nell’intento di contribuire ad una migliore diffusione delle informazioni inerenti i fenomeni razzisti e xenofobi all’interno della Comunità, nel giugno del 1997 il Consiglio ha provveduto ad istituire l’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (v.). con il compito di raccogliere, di analizzare e di coordinare i dati provenienti dagli Stati membri.
L’impegno teso a contrastare la discriminazione e la violenza razziale è proseguito con la stipula del Trattato di Amsterdam (v.).
Nell’ambito delle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), tese a garantire un livello di sicurezza più elevato all’interno della Comunità, è difatti previsto l’obbligo giuridico per le autorità di polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri di intensificare la cooperazione volta a prevenire e a soffocare il razzismo e la xenofobia.
Nell’ambito delle competenze comunitarie il Consiglio può adottare all’unanimità, su proposta della Commissione e del Parlamento europeo, azioni adeguate a combattere ogni tipo di discriminazione, comprese quelle fondate sulla razza, la religione e l’origine etnica.
La crescente diffusione dei fenomeni di intolleranza razziale ha spinto i paesi della Comunità ad elaborare una strategia comune in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia.
L’intenzione di procedere ad una cooperazione in questo settore emerse per la prima volta nel corso del Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994, in risposta ad una serie di episodi di violenza a sfondo xenofobo verificatesi a seguito del considerevole aumento di immigrati provenienti dai paesi dell’Europa centro orientale. Fu così istituita un’apposita Commissione consultiva, con il compito di assistere le istituzioni europee negli sforzi intrapresi contro i fenomeni razzisti e xenofobi.
I rapporti della Commissione furono oggetto del dibattito che si svolse in occasione dei Consigli europei di Cannes e di Firenze nel giugno del ’95 e nel giugno del ’96.
Tali discussioni condussero all’elaborazione di un’azione comune, adottata il 15 luglio 1996. Con questo provvedimento ciascuno Stato membro si impegna a garantire una concreta cooperazione giudiziaria all’interno della Comunità relativamente ai reati di stampo razzista, nonché a far sì che tali condotte siano passibili di sanzioni penali.
Fra i comportamenti perseguibili sono inclusi l’istigazione pubblica alla discriminazione e all’odio razziale, l’apologia pubblica della violazione dei diritti dell’uomo a fini razzisti e xenofobi e la partecipazione a gruppi e organizzazioni che perseguono la discriminazione e l’odio razziale, religioso ed etnico. E’ previsto inoltre che gli Stati membri possano presentare proposte per l’attuazione dell’azione comune.
Nell’intento di contribuire ad una migliore diffusione delle informazioni inerenti i fenomeni razzisti e xenofobi all’interno della Comunità, nel giugno del 1997 il Consiglio ha provveduto ad istituire l’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (v.). con il compito di raccogliere, di analizzare e di coordinare i dati provenienti dagli Stati membri.
L’impegno teso a contrastare la discriminazione e la violenza razziale è proseguito con la stipula del Trattato di Amsterdam (v.).
Nell’ambito delle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), tese a garantire un livello di sicurezza più elevato all’interno della Comunità, è difatti previsto l’obbligo giuridico per le autorità di polizia e le autorità giudiziarie degli Stati membri di intensificare la cooperazione volta a prevenire e a soffocare il razzismo e la xenofobia.
Nell’ambito delle competenze comunitarie il Consiglio può adottare all’unanimità, su proposta della Commissione e del Parlamento europeo, azioni adeguate a combattere ogni tipo di discriminazione, comprese quelle fondate sulla razza, la religione e l’origine etnica.