Lotta contro le frodi
Lotta contro le frodi art. 280 Trattato CE; art. 29 Trattato sull’Unione europea
L’ampia diffusione del fenomeno delle frodi comunitarie (v.) ha indotto gli Stati membri a procedere alla definizione di uno sforzo comune teso a contrastare in maniera più efficace questo tipo di irregolarità, fornendo un fondamento giuridico certo a tale azione con l’approvazione del Trattato di Maastricht (v.).
Fino al Trattato di Maastricht mancava, infatti, qualsiasi previsione specifica nei trattati istitutivi sull’argomento; con quest’ultimo trattato è stato aggiunto un nuovo articolo (l’art. 209A, ora 280) che per la prima volta poneva esplicitamente a carico degli Stati membri l’obbligo di adottare anche per gli interessi finanziari della Comunità “le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari”. Quest’ultimo articolo è stato poi completamente riformulato con il Trattato di Amsterdam.
Con il Trattato di Maastricht, inoltre, il tema della lotta alle frodi trovava collocazione anche nell’ambito del terzo pilastro (v.). Tra gli obiettivi esplicitamente enunciati dall’ex art. K.1 (ora 29) figurava, infatti (al punto 5), anche la “lotta contro la frode su scala internazionale”; sulla base di questa disposizione sono state adottate diverse Convenzioni.
Il quadro dell’azione comunitaria è poi completato da alcuni regolamenti adottati dal Consiglio e dall’attività svolta da un’apposito Ufficio europeo per la lotta alle frodi (v. OLAF) istituito dalla Commissione.
La base giuridica per l’azione comunitaria in tema di lotta alle frodi è ora costituita dall’art. 280 del Trattato CE. La disposizione cardine contenuta in questo articolo è quella del secondo paragrafo, nella parte in cui si impone agli Stati membri l’obbligo di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità con gli stessi strumenti che vengono adottati per combattere le frodi a livello nazionale. In pratica con questa disposizione viene introdotto il cd. principio di assimilazione (v.); gli interessi finanziari comunitari vengono assimilati a quelli nazionali con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure in entrambi i casi.
Una seconda novità introdotta con il Trattato di Amsterdam è il maggior coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, chiamate ora a svolgere una effettiva attività di impulso e coordinamento nella materia.
Secondo quanto stabilito dall’articolo in esame l’azione di repressione delle frodi e delle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità deve essere attuata dagli Stati membri e dalla stessa Comunità.
Il più diretto coinvolgimento delle istituzioni comunitarie è ulteriormente rafforzato dalla possibilità per il Consiglio (prevista dal paragrafo 4 dell’art. 280) di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare una protezione adeguata degli interessi finanziari della Comunità in tutti gli Stati membri, deliberando secondo la procedura di codecisione (v.), previa consultazione della Corte dei Conti. Tali misure non possono riguardare l’applicazione del diritto penale nazionale o l’amministrazione interna della giustizia.
Come si ricordava in precedenza, tra i settori di cooperazione nell’ambito del terzo pilastro rientrava anche la lotta contro le frodi (art. K1, ora 29). Sulla base di questa disposizione, nel periodo successivo all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, sono state adottate diverse Convenzioni, che, peraltro, non sono ancora pienamente operative a causa della estrema lentezza del procedimento di ratifica.
Il più importante di tali atti è sicuramente la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (v.) del 26 luglio 1995.
Strettamente collegate al tema della lotta alle frodi sono anche le convenzioni volte a migliorare e intensificare la cooperazione doganale (v.) tra gli Stati membri.
Per quanto riguarda i provvedimenti comunitari sono da segnalare anche due importanti regolamenti adottati dal Consiglio: si tratta del regolamento n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee, e del regolamento n. 2185/96 dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione.
Il primo provvedimento contiene la disciplina generale in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e offre una disciplina cd. orizzontale (vale a dire che si applica a tutti i settori di attività delle Comunità, ad eccezione delle frodi agricole) che definisce i principi generali a cui si ispira l’azione comunitaria nel campo della lotta alle frodi e le sanzioni amministrative applicabili in caso di accertata irregolarità che abbia come conseguenza una lesione degli interessi finanziari comunitari.
Inoltre detta disposizioni per lo svolgimento dei controlli che spettano sia agli Stati membri sia alla Commissione.
L’art. 10 del regolamento n. 2988/95 rimandava ad un successivo provvedimento per l’individuazione dei criteri e delle modalità relative ai controlli in loco; a tale disposizione è stata data attuazione con il citato regolamento n. 2185/96.
L’ampia diffusione del fenomeno delle frodi comunitarie (v.) ha indotto gli Stati membri a procedere alla definizione di uno sforzo comune teso a contrastare in maniera più efficace questo tipo di irregolarità, fornendo un fondamento giuridico certo a tale azione con l’approvazione del Trattato di Maastricht (v.).
Fino al Trattato di Maastricht mancava, infatti, qualsiasi previsione specifica nei trattati istitutivi sull’argomento; con quest’ultimo trattato è stato aggiunto un nuovo articolo (l’art. 209A, ora 280) che per la prima volta poneva esplicitamente a carico degli Stati membri l’obbligo di adottare anche per gli interessi finanziari della Comunità “le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari”. Quest’ultimo articolo è stato poi completamente riformulato con il Trattato di Amsterdam.
Con il Trattato di Maastricht, inoltre, il tema della lotta alle frodi trovava collocazione anche nell’ambito del terzo pilastro (v.). Tra gli obiettivi esplicitamente enunciati dall’ex art. K.1 (ora 29) figurava, infatti (al punto 5), anche la “lotta contro la frode su scala internazionale”; sulla base di questa disposizione sono state adottate diverse Convenzioni.
Il quadro dell’azione comunitaria è poi completato da alcuni regolamenti adottati dal Consiglio e dall’attività svolta da un’apposito Ufficio europeo per la lotta alle frodi (v. OLAF) istituito dalla Commissione.
La base giuridica per l’azione comunitaria in tema di lotta alle frodi è ora costituita dall’art. 280 del Trattato CE. La disposizione cardine contenuta in questo articolo è quella del secondo paragrafo, nella parte in cui si impone agli Stati membri l’obbligo di combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari delle Comunità con gli stessi strumenti che vengono adottati per combattere le frodi a livello nazionale. In pratica con questa disposizione viene introdotto il cd. principio di assimilazione (v.); gli interessi finanziari comunitari vengono assimilati a quelli nazionali con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure in entrambi i casi.
Una seconda novità introdotta con il Trattato di Amsterdam è il maggior coinvolgimento delle istituzioni comunitarie, chiamate ora a svolgere una effettiva attività di impulso e coordinamento nella materia.
Secondo quanto stabilito dall’articolo in esame l’azione di repressione delle frodi e delle altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità deve essere attuata dagli Stati membri e dalla stessa Comunità.
Il più diretto coinvolgimento delle istituzioni comunitarie è ulteriormente rafforzato dalla possibilità per il Consiglio (prevista dal paragrafo 4 dell’art. 280) di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare una protezione adeguata degli interessi finanziari della Comunità in tutti gli Stati membri, deliberando secondo la procedura di codecisione (v.), previa consultazione della Corte dei Conti. Tali misure non possono riguardare l’applicazione del diritto penale nazionale o l’amministrazione interna della giustizia.
Come si ricordava in precedenza, tra i settori di cooperazione nell’ambito del terzo pilastro rientrava anche la lotta contro le frodi (art. K1, ora 29). Sulla base di questa disposizione, nel periodo successivo all’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, sono state adottate diverse Convenzioni, che, peraltro, non sono ancora pienamente operative a causa della estrema lentezza del procedimento di ratifica.
Il più importante di tali atti è sicuramente la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea (v.) del 26 luglio 1995.
Strettamente collegate al tema della lotta alle frodi sono anche le convenzioni volte a migliorare e intensificare la cooperazione doganale (v.) tra gli Stati membri.
Per quanto riguarda i provvedimenti comunitari sono da segnalare anche due importanti regolamenti adottati dal Consiglio: si tratta del regolamento n. 2988/95 del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee, e del regolamento n. 2185/96 dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione.
Il primo provvedimento contiene la disciplina generale in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e offre una disciplina cd. orizzontale (vale a dire che si applica a tutti i settori di attività delle Comunità, ad eccezione delle frodi agricole) che definisce i principi generali a cui si ispira l’azione comunitaria nel campo della lotta alle frodi e le sanzioni amministrative applicabili in caso di accertata irregolarità che abbia come conseguenza una lesione degli interessi finanziari comunitari.
Inoltre detta disposizioni per lo svolgimento dei controlli che spettano sia agli Stati membri sia alla Commissione.
L’art. 10 del regolamento n. 2988/95 rimandava ad un successivo provvedimento per l’individuazione dei criteri e delle modalità relative ai controlli in loco; a tale disposizione è stata data attuazione con il citato regolamento n. 2185/96.