Lotta contro la droga

Lotta contro la droga art. 152 Trattato CE; art. 31 Trattato sull’Unione europea; Regolamento CEE 13 dicembre 1990, n. 3677/90; Direttiva 14 dicembre 1992, n. 109/92/CEE

L’impegno della Comunità europea nella lotta contro la droga, sotto il duplice profilo della repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e della prevenzione delle tossicodipendenze, ha cominciato a manifestarsi all’inizio degli anni ’90.
Allo scopo di evitare che alcune sostanze scambiate fra la Comunità e i paesi terzi fossero deviate verso la produzione illecita di stupefacenti, nel marzo 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 3677/90/CEE, successivamente modificato dal regolamento 900/92/CEE del 31 marzo 1992. Il regolamento stabilisce che per le operazioni di importazione e esportazione di determinate sostanze è obbligatoria la presenza di una dettagliata documentazione concernente il nome, la quantità e il peso della sostanza, come pure il nome e l’indirizzo dell’importatore, dell’esportatore e del destinatario finale.
Per prevenire eventuali deviazioni è inoltre prevista l’instaurazione di una collaborazione fra gli operatori e le autorità competenti degli Stati membri, attuata attraverso la presentazione di una domanda di autorizzazione di esportazione inoltrata dagli operatori alle autorità competenti.
Nell’intento di frenare lo sviamento a scopi illeciti della fabbricazione e della commercializzazione di sostanze stupefacenti e psicotrope circolanti legalmente all’interno della Comunità, è stata in seguito emanata la direttiva 109/92/CEE, la quale stabilisce i requisiti relativi ai documenti, alla registrazione e all’etichettatura delle sostanze classificate. Qualora sussistano fondati sospetti che tali sostanze possano essere deviate a fini illeciti, gli operatori sono invitati dagli Stati membri a notificare tali sospetti alle autorità competenti; a queste ultime sono inoltre attribuiti poteri d’ispezione, di perquisizione e di sequestro, nonché la possibilità di vietare la produzione e l’immissione sul mercato delle sostanze ritenute deviate a scopi illeciti.
L’aumento della mortalità e la diffusione di malattie causate dal consumo di droghe ha indotto gli Stati membri all’emanazione di disposizioni atte a consentire un intervento più incisivo della Comunità in questo campo, attraverso l’instaurazione di una più approfondita cooperazione fra gli Stati membri.
Nel Titolo XIII del Trattato CE, introdotto dal Trattato di Maastricht (v.) e relativo alla sanità pubblica (v.), si fa infatti riferimento alla volontà della Comunità di completare l’azione degli Stati membri diretta alla riduzione degli effetti nocivi che provengono dall’uso di stupefacenti.
La necessità di procedere alla lotta contro la tossicodipendenza e il traffico delle droghe trova, inoltre, esplicita menzione anche nelle disposizioni del terzo pilastro (v.): il Trattato sull’Unione europea prevede che per il raggiungimento di questi obiettivi il Consiglio possa adottare posizioni comuni (v.) e azioni comuni (v.) su iniziativa di qualsiasi Stato membro, nonché elaborare convenzioni; sulla base di tali deliberazioni sono stati attuati una serie di interventi.
In materia di traffico di droga ricordiamo:
— la risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1996, la quale contiene alcuni provvedimenti diretti a contrastare la coltivazione illecita di cannabis;
— l’azione comune 699/96/GAI del 29 novembre 1996, relativa all’instaurazione di uno scambio di informazioni più efficace fra gli Stati membri in merito alle caratteristiche chimiche delle droghe circolanti all’interno della Comunità, con l’ausilio dell’unità antidroga di Europol (v.), cui vengono trasmesse tutte le informazioni sull’analisi delle caratteristiche suddette;
— la risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996, la quale ha provveduto a fissare la comminazione di severe condanne penali per una serie di reati connessi al traffico di droga, al fine di contribuire all’approfondimento della cooperazione penale fra gli Stati membri in questo campo;
— la risoluzione del 29 novembre 1996, sulla stipulazione di accordi fra polizia e dogane relativamente allo scambio di informazioni e alla cooperazione dirette alla repressione del traffico illecito;
— l’azione comune 372/97/GAI del 9 giugno 1997, con la quale si è inteso intensificare le misure di repressione al traffico illecito attraverso una rielaborazione dei criteri per l’effettuazione dei controlli mirati, dei metodi di selezione e della raccolta di informazioni seguiti dalle autorità doganali e di polizia.
Per ciò che concerne la prevenzione e la lotta alle tossicodipendenze, il 16 giugno 1997 è stata adottata l’azione comune 396/97/GAI, sullo studio dei rischi connessi al consumo delle nuove droghe sintetiche non ricomprese nell’elenco delle sostanze psicotrope della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971.
Le informazioni relative alle caratteristiche chimiche, alla produzione e all’uso delle nuove droghe devono essere inviate all’Europol o all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (v. OEDT) da parte delle unità nazionali antidroga di ciascuno Stato membro. Tali organismi provvederanno ad assemblare i dati ricevuti, i quali saranno poi trasferiti alle unità nazionali Europol, all’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (v. EMEA) e alla Commissione.
Il Trattato di Amsterdam (v.) ha in seguito provveduto ad introdurre nuove disposizioni in materia di lotta contro la droga, stabilite nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.).
Le nuove norme prevedono una più stretta collaborazione fra forze di polizia e autorità doganali, nonché il potenziamento della cooperazione intrapresa per reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti. La Comunità si impegna, inoltre, a procedere all’adozione di requisiti minimi per la fissazione delle sanzioni relative a questo tipo di reato.